L’impresa che non ha effettuato la valutazione dei rischi non può stipulare contratti a termine

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23162 del 31/07/2023, è tornata sulla tematica della sicurezza sul posto di lavoro, ribadendo gli obblighi imposti al datore in ottica preventiva e le conseguenze riconnesse alla violazione degli stessi obblighi.

Nel caso di specie, un assistente di volo, assunto con contratto a tempo determinato, riteneva che il termine apposto al contratto fosse da considerarsi nullo e, dunque, che il suo contratto dovesse essere convertito in contratto a tempo indeterminato. Questo poiché la compagnia aerea non aveva effettuato la valutazione dei rischi: infatti, la richiesta del dipendente di prendere visione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) era rimasta disattesa.

La valutazione dei rischi costituisce uno dei principali adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro in materia di sicurezza. Il documento da redigere al termine della valutazione deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione; il programma delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; le procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza e l’indicazione delle personalità che dovranno provvedere in tal senso; l’indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi; l’individuazione di mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

La Cassazione conferma le pronunce dei giudici di primo e secondo grado con le quali era stato disposto il risarcimento dei danni a favore del lavoratore e la conversione del suo contratto in contratto a tempo indeterminato.

Infatti, al fine di tutelare il più possibile i lavoratori a termine, che hanno normalmente meno dimestichezza con l’ambiente di lavoro, la normativa impedisce ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi di stipulare contratti a tempo determinato; la stessa normativa – ad oggi, l’art. 20 del D.Lgs. 81/2015 – prevede espressamente che, in caso di violazione del suddetto divieto, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.  

Il DVR, peraltro, deve indicare i rischi specificamente presenti in ciascuna sede dell’impresa, anche qualora venga redatto un documento unico per tutte le sedi. La compagnia, nel caso di specie, aveva prodotto in giudizio il documento di valutazione dei rischi riferito a una sede diversa rispetto a quella di assegnazione del lavoratore.

La Cassazione ribadisce, infine, il carattere imperativo del divieto di stipulare contratti a termine in assenza della valutazione dei rischi, che non può essere in alcun modo derogato dalle parti contraenti.

Foto di Fatih Yurtman