L’obbligo di neutralità dell’imprenditore nel conflitto tra sindacati

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Il contesto imprenditoriale è normalmente caratterizzato dalla compresenza di più organizzazioni sindacali, le quali, a seconda della problematica in questione, potrebbero coordinarsi, dando luogo a un classico conflitto tra azienda e rappresentanti dei lavoratori, oppure confliggere tra di loro.

Le relazioni tra azienda e specifiche sigle sindacali sono disciplinate dall’art. 17 dello Statuto dei Lavoratori, il quale fa divieto ai datori di lavoro di costituire e sostenere, con mezzi finanziari o in altro modo, associazioni sindacali. In caso di conflitto tra sindacati, tuttavia, l’imprenditore non deve limitarsi al rispetto di tale divieto, ma è tenuto ad adottare un comportamento neutrale, con conseguente limitazione del potere disciplinare nei confronti del sindacalista.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2520 del 27/01/2023, con riferimento a un caso concernente la contestazione disciplinare inoltrata da un’azienda a un sindacalista membro di RSU. Costui aveva inviato ai colleghi rappresentanti sindacali un’e-mail concernente il tragico suicidio di un lavoratore che, stando a un messaggio lasciato dallo stesso, era da ricollegare a una situazione di stress lavorativo. Nella comunicazione, il sindacalista criticava la decisione degli altri delegati RSU di porre in mobilità il lavoratore in questione. L’azienda riteneva che l’e-mail costituisse una strumentalizzazione del tragico evento al fine di gettare discredito sull’azienda e sui colleghi della RSU, e, pertanto, giudicava la condotta del sindacalista come meritevole di contestazione disciplinare.

La Corte d’Appello aveva dichiarato l’illegittimità della contestazione. La Cassazione, confermando la decisione del giudice di secondo grado, afferma che, in presenza di un conflitto tra rappresentanti dei lavoratori, il datore di lavoro può certamente schierarsi a favore di una specifica organizzazione sindacale, così come può attuare misure protettive dell’incolumità delle persone e dell’integrità dell’azienda; tuttavia, egli non può esercitare il potere disciplinare, che è limitato alla tutela delle esigenze produttive dell’azienda. A tal proposito, la Cassazione richiama una sua precedente decisione nella quale affermava che il lavoratore, quando svolge attività sindacale, non è subordinato al datore di lavoro, bensì si pone su un piano di parità rispetto a quest’ultimo.

Considerando altresì che i destinatari dell’e-mail erano i colleghi e non l’azienda, il comportamento del sindacalista era da considerarsi parte della dialettica sindacale, totalmente estranea al rapporto di lavoro e, dunque, non lesiva della reputazione dell’azienda. In definitiva, la condotta del sindacalista non poteva essere oggetto di procedimento disciplinare.

Foto di Edmond Dantès