Con l’ordinanza n. 5440 dell’11 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna ad affrontare un tema ricorrente nel diritto disciplinare del lavoro: la proporzionalità del licenziamento per giusta causa nei casi di minacce rivolte ai vertici aziendali.
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore dipendente di una società industriale.
Il provvedimento espulsivo era stato adottato dopo che il lavoratore, nel momento in cui gli erano state consegnate due lettere di contestazione disciplinare, aveva rivolto minacce ai vertici aziendali.
Il dipendente aveva impugnato il licenziamento sostenendo, tra l’altro, che il provvedimento fosse discriminatorio e che il suo comportamento dovesse essere valutato alla luce di una condizione personale legata a problemi con l’alcol.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Napoli avevano però respinto il ricorso, ritenendo il licenziamento legittimo e proporzionato rispetto alla gravità della condotta.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando in particolare la valutazione delle sue condizioni psichiche e la proporzionalità della sanzione.
Uno degli aspetti centrali della controversia riguardava l’accertamento dello stato psichico del lavoratore al momento dei fatti.
Nel corso del giudizio di merito era stata disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio, dalla quale era emerso che il dipendente soffriva di ubriachezza abituale, ma non di una vera e propria condizione patologica tale da incidere sulle sue capacità di intendere e di volere.
Sulla base delle risultanze della consulenza, i giudici di merito avevano accertato che, al momento in cui aveva proferito le minacce, il lavoratore fosse lucido e consapevole.
La Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione, ricordando che, in presenza di una consulenza tecnica ritenuta attendibile dal giudice di merito, non è possibile in sede di legittimità sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Come sottolinea la Corte, infatti, il giudice deve verificare preliminarmente se la condotta del lavoratore sia stata tenuta con coscienza e volontà, soprattutto quando vengono prospettate circostanze idonee a mettere in dubbio la riferibilità soggettiva del comportamento.
Un passaggio particolarmente significativo della decisione riguarda la distinzione tra condizioni patologiche e comportamenti imputabili al lavoratore.
La Corte ribadisce che la condizione psichica del dipendente può certamente incidere sulla valutazione della responsabilità disciplinare e sulla proporzionalità della sanzione. Tuttavia, perché ciò avvenga, è necessario che emerga una reale incapacità di autodeterminazione o comunque una significativa compromissione delle facoltà cognitive.
Nel caso concreto, tale situazione non è stata riscontrata. L’accertamento tecnico ha infatti escluso che il lavoratore fosse in uno stato di alterazione tale da privarlo delle sue facoltà intellettive e volitive.
Di conseguenza, il comportamento minaccioso è stato ritenuto pienamente imputabile al dipendente, con tutte le conseguenze sul piano disciplinare.
Un ulteriore profilo affrontato dalla Cassazione riguarda la proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione del licenziamento.
Secondo un orientamento costante della giurisprudenza, il giudizio di proporzionalità deve tenere conto sia degli aspetti oggettivi della condotta, sia degli elementi soggettivi legati alla posizione del lavoratore.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse correttamente motivata.
Le minacce rivolte ai vertici aziendali sono state infatti considerate particolarmente gravi, in quanto idonee a compromettere in modo irreparabile il rapporto fiduciario che costituisce il presupposto essenziale del rapporto di lavoro subordinato.
Proprio su questo punto la Corte ricorda che la valutazione di proporzionalità è rimessa principalmente al giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo quando la motivazione risulti del tutto assente o manifestamente illogica.
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