LA VITTIMA DI TRUFFE ONLINE PUÒ ESSERE SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che, in caso di riduzione delle capacità volitive causata da “truffe amorose” online, sia giustificata l’applicazione dell’amministrazione di sostegno.

Nel caso di specie, il marito e le figlie di una donna, che aveva elargito considerevoli somme di denaro a persone che aveva conosciuto tramite i social network ma che non aveva mai incontrato nella realtà, hanno adito il Tribunale di Ravenna per ottenere una pronuncia di inabilitazione nei confronti della stessa.

La donna si è difesa asserendo di vivere in una situazione di solitudine all’interno della propria famiglia e che le persone nei confronti delle quali aveva effettuato i versamenti fossero in realtà bisognose.

Era tuttavia accertato in giudizio che la donna fosse vittima di vere e proprie “truffe sentimentali” e che aveva effettivamente elargito rilevanti somme di denaro a persone mai viste, neppure in webcam.

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 102/2021, rigettava la richiesta di inabilitazione che, a norma dell’art. 415 c.c., è dichiarata quando un soggetto sia infermo di mente, oppure quando per prodigalità o abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche esponga sé e la propria famiglia a pregiudizi economici, o ancora quando sia sordo o cieco e non abbia avuto un’educazione sufficiente. Requisiti questi non sussistenti nel caso di specie ad eccezione della prodigalità, che tuttavia può essere intesa in senso “oggettivistico” come un comportamento abituale caratterizzato dalla larghezza nello spendere a prescindere dalla presenza di una malattia specifica o infermità ovvero in senso “soggettivistico” quando trovi fondamento in una situazione psicopatologica o di alterazione dei processi mentali.

La sentenza in questione, ravvisando una condizione di prodigalità nell’accezione oggettivisticamente intesa, giudicava la misura dell’inabilitazione inadeguata al caso di specie e disponeva, pertanto, l’applicazione dell’amministrazione di sostegno. Ciò in quanto la donna aveva subito un’alterazione delle capacità volitive indipendenti da una malattia specifica, ma causate dal fatto che non era più in grado di distinguere la realtà dal mondo virtuale. L’amministrazione di sostegno era ritenuta, inoltre, misura più idonea poiché rimodulabile, di volta in volta, in base alle condizioni della beneficiaria e finalizzata, per sua natura, a consentire la cura della persona e una sorveglianza più adeguata sulle disposizioni in denaro.

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