Con l’ordinanza n. 20601 del 18 giugno 2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della possibilità per il datore di lavoro di sostituire unilateralmente il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti.
La Suprema Corte ribadisce infatti un principio ormai consolidato, ma spesso trascurato nella prassi aziendale: il datore di lavoro non può liberamente “disdire” il contratto collettivo nazionale che applica ai propri dipendenti prima della sua scadenza, neppure concedendo un congruo preavviso o invocando esigenze economiche dell’impresa. La scelta di porre fine all’efficacia di un contratto collettivo appartiene alle parti che lo hanno stipulato – organizzazioni sindacali e associazioni datoriali – e non al singolo imprenditore.
La controversia nasce dalla decisione dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di sostituire, a decorrere dal 1° febbraio 2020, il CCNL Sanità Privata con il diverso CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri di Riabilitazione (RSA-CDR). Pochi giorni dopo tale comunicazione, tuttavia, l’associazione sospendeva la modifica contrattuale e ripristinava l’applicazione del precedente contratto collettivo.
I lavoratori interessati hanno quindi adito l’autorità giudiziaria sostenendo che il tentativo di sostituire unilateralmente il CCNL fosse illegittimo, chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive maturate in conseguenza di tale iniziativa.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Milano hanno accolto le domande dei dipendenti, decisione poi integralmente confermata dalla Corte di Cassazione.
La motivazione dell’ordinanza affronta anzitutto la natura della cosiddetta clausola di ultrattività, cioè quella previsione contenuta in molti contratti collettivi secondo cui il contratto continua a produrre effetti fino alla stipulazione di quello successivo.
La società ricorrente sosteneva che tale clausola dovesse essere interpretata come una semplice condizione risolutiva, tale da consentire al singolo datore di lavoro di liberarsi dal contratto in qualsiasi momento dopo la sua originaria scadenza.
La Cassazione respinge nettamente questa impostazione.
Secondo i giudici, la clausola di ultrattività individua invece un vero e proprio termine finale di efficacia del contratto collettivo, sebbene collegato ad un evento futuro – il rinnovo del contratto – certo nella sua verificazione ma incerto nel momento in cui si realizzerà.
La Corte afferma infatti che alla previsione della perdurante vigenza del contratto «dev’essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an, benché privo di una precisa collocazione cronologica».
Dunque, se il contratto collettivo è ancora efficace perché opera la clausola di ultrattività, non è possibile recedere anticipatamente prima del verificarsi dell’evento che ne determina la cessazione.
L’ordinanza contiene poi quello che probabilmente rappresenta il passaggio più importante sotto il profilo pratico.
La Corte ribadisce infatti che la facoltà di disdetta appartiene esclusivamente ai soggetti collettivi che hanno stipulato il contratto nazionale.
Il principio viene espresso con particolare chiarezza: «Al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso».
Invero, non raramente le imprese, soprattutto in periodi di difficoltà economica, valutano la possibilità di sostituire il contratto collettivo applicato con uno ritenuto economicamente meno oneroso.
La Cassazione chiarisce però che tale scelta non può essere rimessa ad una decisione unilaterale del datore di lavoro, in quanto: «Non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso».
La Suprema Corte analizza altresì il profilo del valore del comportamento concludente tenuto dall’associazione datoriale.
Anche dopo il rinnovo del CCNL Sanità Privata, infatti, l’associazione aveva continuato per diversi mesi ad applicare proprio quel contratto, rinviando l’applicazione del diverso CCNL RSA-CDR.
Secondo la Cassazione tale comportamento non costituisce un elemento neutro. Al contrario, esso rappresenta una manifestazione inequivoca della volontà datoriale di continuare ad applicare il precedente contratto collettivo.
La Corte osserva che la comunicazione con la quale era stata annunciata la sostituzione del CCNL «ha perduto la sua rilevanza» proprio perché successivamente neutralizzata dalla concreta condotta tenuta dall’associazione, consistita nella prolungata applicazione del contratto collettivo originario.
Sotto questo profilo, l’ordinanza valorizza il principio di buona fede e di coerenza dei comportamenti contrattuali, impedendo che il datore possa invocare una comunicazione ormai smentita dai fatti successivi.
Consentire al singolo datore di lavoro di sostituire unilateralmente il contratto collettivo in qualsiasi momento significherebbe attribuirgli un potere incompatibile con la funzione stessa della contrattazione collettiva, fondata sull’autonomia delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali.
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