Superlavoro e danno psichico: responsabilità del datore

Con la sentenza n. 16305 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione affronta il tema del confine tra responsabilità professionale, autonomia organizzativa e tutela della salute del lavoratore. La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce che nemmeno il personale direttivo o altamente qualificato può essere esposto a carichi di lavoro incompatibili con la tutela della salute prevista dall’art. 2087 c.c.

La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro di un quadro direttivo cui erano stati progressivamente affidati una molteplicità di incarichi e responsabilità. Il lavoratore si occupava contemporaneamente di attività commerciali, gestione dei punti vendita, certificazioni HACCP, rapporti con gli enti di controllo e ulteriori funzioni organizzative, oltre a ricoprire incarichi nell’ambito del consiglio di amministrazione della società.

Nel corso degli anni il carico lavorativo era diventato sempre più gravoso, fino a determinare l’insorgenza di importanti patologie psichiche, tra cui stati d’ansia, attacchi di panico e depressione.

La controversia ha quindi posto al centro dell’attenzione il tema del cosiddetto “superlavoro” e della responsabilità datoriale per i danni alla salute derivanti da un’organizzazione del lavoro non rispettosa dei limiti imposti dall’ordinamento.

La Corte di Cassazione ricorda che l’esclusione di determinate categorie di lavoratori dalla disciplina dell’orario di lavoro non significa affatto che il datore sia libero di pretendere una prestazione senza limiti. L’obbligo di tutela della salute sancito dall’art. 2087 c.c. continua, infatti, a operare anche nei confronti dei quadri direttivi e dei lavoratori con elevate responsabilità.

Secondo i giudici, la verifica dell’adempimento di tale obbligo non può essere effettuata in astratto, ma deve fondarsi sulla concreta organizzazione del lavoro adottata dall’impresa.

Nel caso esaminato, gli elementi raccolti nel corso del giudizio hanno evidenziato un quadro particolarmente grave.

Le risultanze dei badge aziendali hanno consentito di ricostruire una presenza costante e prolungata sul luogo di lavoro. Le e-mail aziendali hanno confermato una continua operatività anche oltre il normale orario lavorativo. Le testimonianze raccolte hanno descritto un carico di attività definito addirittura “estenuante”. Le consulenze medico-legali hanno infine accertato il collegamento causale tra l’attività lavorativa svolta e le patologie psichiche sviluppate dal dipendente.

I giudici della Suprema Corte dimostrano infatti come il superlavoro non debba necessariamente essere provato attraverso un singolo elemento documentale, ma possa emergere dalla valutazione complessiva di molteplici indizi convergenti: registrazioni degli accessi, corrispondenza aziendale, organizzazione delle mansioni, testimonianze dei colleghi e accertamenti medico-legali.

Particolarmente significativo è il fatto che la Corte abbia attribuito rilievo non soltanto alla durata della prestazione lavorativa, ma anche alla quantità e complessità delle responsabilità attribuite al lavoratore.

Il problema, infatti, non consiste esclusivamente nel numero di ore lavorate: anche una continua sovrapposizione di incarichi, responsabilità e funzioni può generare una pressione organizzativa incompatibile con la tutela della salute del dipendente.

La Corte riafferma inoltre un principio ormai consolidato: il danno alla salute del lavoratore può assumere natura sia fisica sia psichica.

Ansia, depressione, disturbi da stress e attacchi di panico non rappresentano conseguenze minori o indirette dell’attività lavorativa, ma possono integrare vere e proprie lesioni dell’integrità psicofisica risarcibili quando risultino causalmente collegate alle condizioni di lavoro imposte dal datore.

Alla luce di ciò, appare evidente che l’affidamento di incarichi multipli, l’assenza di adeguati supporti organizzativi, la costante reperibilità e l’accumulo progressivo di responsabilità possano trasformarsi in fattori di rischio suscettibili di generare responsabilità risarcitoria.

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