Con l’ordinanza n. 6966 del 16 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la nullità del licenziamento irrogato a un lavoratore che aveva rifiutato di eseguire una prestazione impossibile dal punto di vista fisico.
Il dipendente, una guardia giurata impiegata da Sicuritalia IVRI S.p.A., era stato licenziato per presunta insubordinazione dopo aver rifiutato di svolgere il proprio servizio all’interno di un’auto aziendale in cui non riusciva materialmente a entrare a causa della sua corporatura e statura.
La Corte d’Appello di Bologna aveva già annullato il licenziamento, rilevandone il carattere ritorsivo. Secondo i giudici di merito, l’azienda aveva assegnato al lavoratore un mezzo non idoneo allo svolgimento della sua attività, in quanto privo di sedile regolabile e inadatto alla sua conformazione fisica. Nonostante il rifiuto, il dipendente era comunque rimasto a disposizione dell’azienda fino al termine del turno, senza assumere comportamenti censurabili.
Inoltre, il lavoratore aveva in precedenza richiesto una rotazione nei turni di servizio, istanza che non era mai stata accolta o adeguatamente riscontrata. La Corte ha poi evidenziato che l’azienda aveva elevato tre contestazioni disciplinari quasi contemporaneamente nei confronti del dipendente, due delle quali erano state poi abbandonate. Questo elemento, unito alla palese incongruità del mezzo assegnato, ha portato i giudici a ritenere che il licenziamento avesse natura ritorsiva, e quindi nulla.
Richiamando la giurisprudenza consolidata sul tema, la Cassazione ha ribadito che il rifiuto del lavoratore di adempiere a una prestazione impossibile o irragionevole non può essere considerato insubordinazione. Il principio dell’inadimplenti non est adimplendum (art. 1460 c.c.) consente al lavoratore di non eseguire la prestazione quando il datore di lavoro non rispetta i propri obblighi, a condizione che il rifiuto sia proporzionato e conforme alla buona fede. A tal proposito, la Corte ha osservato:
“Il rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa può essere giustificato quando l’inadempimento del datore di lavoro renda impossibile o eccessivamente gravoso l’adempimento, fermo restando l’onere della buona fede e della proporzionalità della reazione”.
In altre parole, il dipendente può opporsi a un ordine di servizio che gli imponga condizioni di lavoro irragionevoli, a patto che il suo comportamento sia improntato alla correttezza. Nel caso di specie, il lavoratore non si era rifiutato di svolgere la prestazione in assoluto, ma solo di eseguirla con modalità che, per ragioni fisiche, non era in grado di rispettare.
I giudici della Suprema Corte hanno quindi confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, sancendo la nullità del licenziamento e il diritto del lavoratore alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
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