Legge 104 e trasferimenti: la Cassazione chiarisce i limiti della precedenza

Con la sentenza n. 23386 del 17 luglio 2026, la Corte di Cassazione affronta uno dei temi più delicati della mobilità del personale scolastico: quale tutela spetta al docente che assiste un familiare con disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/1992 e fino a che punto tale tutela può incidere sulle procedure di trasferimento?

La pronuncia assume particolare rilievo perché si colloca all’incrocio tra normativa nazionale, contrattazione collettiva e diritto dell’Unione europea, offrendo un’importante precisazione: la qualità di caregiver non attribuisce automaticamente un diritto di precedenza assoluta nei trasferimenti interprovinciali.

Al contrario, il diritto riconosciuto dall’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 deve essere interpretato alla luce dell’inciso “ove possibile”, che impone un necessario bilanciamento tra interessi tutti meritevoli di tutela.

La vicenda trae origine dal ricorso di un docente che assisteva il padre affetto da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. Il lavoratore aveva impugnato le clausole del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale scolastico per l’anno 2016/2017, sostenendo che fossero illegittime nella parte in cui non gli riconoscevano una precedenza assoluta nei trasferimenti interprovinciali, pur prevedendo altre forme di tutela nelle assegnazioni provvisorie e nella mobilità provinciale.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Genova avevano accolto la domanda, ritenendo che tale disciplina contrattuale fosse incompatibile con l’art. 33 della Legge n. 104/1992 e con l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994.

La Corte di Cassazione giunge però ad una conclusione diametralmente opposta.

Il primo passaggio fondamentale della motivazione riguarda proprio l’interpretazione dell’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992.

La disposizione riconosce al lavoratore caregiver il diritto a scegliere, “ove possibile”, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Secondo la Suprema Corte, quell’inciso non rappresenta una semplice formula di stile, ma costituisce il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra esigenze differenti.

La sentenza afferma infatti che: “L’art. 33 della legge n. 104/1992, nel riconoscere il diritto di precedenza ‘ove possibile’, non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto (…), bensì legittima l’apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete.”

Ne consegue che il diritto del caregiver non assume natura assoluta.

Esso deve convivere con le esigenze organizzative dell’amministrazione, con la corretta gestione degli organici e con le aspettative degli altri dipendenti che partecipano alle procedure di mobilità.

Proprio questo rappresenta il cuore della decisione.

Secondo i giudici, la contrattazione collettiva è pienamente legittimata a graduare le precedenze, distinguendo tra trasferimenti provinciali, interprovinciali e assegnazioni provvisorie, nonché valorizzando il diverso rapporto familiare intercorrente tra il lavoratore e la persona assistita.

La disciplina contenuta nel CCNI non elimina la tutela del caregiver. Al contrario, la modula. Come osserva la Suprema Corte: “Non si è, dunque, in presenza di un trattamento deteriore o di esclusione della categoria dei caregivers, ma di una disciplina che gradua l’intensità della protezione.”

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il rapporto con il diritto europeo. Nel corso del giudizio erano infatti intervenute due importanti decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La prima aveva riconosciuto che anche il caregiver può beneficiare della tutela contro la discriminazione indiretta e degli accomodamenti ragionevoli.

La seconda aveva affrontato il sistema della mobilità dei docenti con disabilità.

La Cassazione chiarisce però che questi principi non possono essere automaticamente trasposti nel sistema delle precedenze nei trasferimenti.

Ed è proprio qui che la sentenza introduce una distinzione di particolare rilievo. I giudici affermano infatti che è necessario tenere distinti due piani completamente diversi.

Da un lato vi è il divieto di discriminazione previsto dalla direttiva 2000/78/CE. Dall’altro vi è il riconoscimento di benefici organizzativi, come la precedenza nei trasferimenti.

La Suprema Corte osserva che: “È essenziale distinguere: a) il divieto di discriminazione per associazione alla disabilità; b) l’attribuzione di benefici o precedenze nella mobilità.”

La prima tutela deriva direttamente dal diritto europeo.

La seconda, invece, rimane affidata alle scelte del legislatore nazionale e della contrattazione collettiva.

Da questa distinzione deriva un ulteriore principio di notevole importanza.

La Cassazione richiama espressamente la Corte di Giustizia, sottolineando che è necessario: “conoscere concretamente le esigenze proprie della situazione di tale lavoratore nonché le difficoltà e gli ostacoli che quest’ultimo incontra nell’accesso al suo lavoro e nell’esercizio di quest’ultimo.”

Non è quindi sufficiente invocare in modo astratto la qualità di caregiver. Occorre dimostrare, caso per caso, quali siano le effettive esigenze assistenziali e quale accomodamento risulti concretamente necessario.

La sentenza dedica poi ampio spazio alla legittimità della disciplina contenuta nel CCNI sulla mobilità. Secondo la Corte, la graduazione delle precedenze risponde ad una precisa logica organizzativa.

Nel sistema scolastico nazionale convivono infatti migliaia di aspiranti alla mobilità, ciascuno portatore di interessi costituzionalmente rilevanti. Per questa ragione la contrattazione collettiva rappresenta lo strumento più idoneo per comporre tali interessi attraverso criteri predeterminati, trasparenti e uniformi.

Significativo è il passaggio nel quale la Cassazione afferma che: “La giusta tutela del caregiver non può legittimare uno stravolgimento delle operazioni di trasferimento.”

Di particolare interesse è anche il riferimento al nuovo CCNI Mobilità 2025-2028.

La Cassazione osserva che il contratto collettivo più recente ha effettivamente esteso la precedenza del figlio caregiver anche ai trasferimenti interprovinciali.

Tuttavia, proprio questa modifica conferma che tale diritto non discendeva automaticamente dalla Legge n. 104/1992, ma è stato introdotto grazie ad una successiva scelta negoziale delle parti collettive.

La Corte evidenzia infatti che, se la precedenza assoluta fosse già stata imposta dalla legge, la modifica contrattuale sarebbe stata sostanzialmente priva di significato.

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