La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19859 affronta il tema della responsabilità del datore di lavoro quando l’infortunio è provocato dalla condotta imprevedibile di un terzo.
La decisione offre un’importante precisazione sull’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c., norma cardine del sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Infatti, se è vero che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti, è altrettanto vero che tale obbligo non può trasformarsi in una forma di responsabilità oggettiva per qualsiasi evento lesivo verificatosi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
La vicenda trae origine da un episodio avvenuto durante la pausa pranzo presso gli studi RAI, dove alcuni operai avevano terminato le attività della mattinata e si trovavano in una stanza non destinata alle lavorazioni, arredata semplicemente con un tavolo e alcune sedie.
In quel momento uno dei lavoratori iniziava, per gioco, a palleggiare con un pallone, colpendo accidentalmente un collega al volto. Quest’ultimo reagiva raccogliendo una bottiglia di vetro vuota presente nella stanza e lanciandola verso il collega che lo aveva colpito, finendo però per colpire alla testa un altro lavoratore completamente estraneo al diverbio, provocandogli lesioni permanenti quantificate dal consulente tecnico in un danno biologico del 5%.
Il lavoratore infortunato agiva quindi in giudizio non soltanto nei confronti dell’autore materiale del gesto, ma anche delle rispettive società datrici di lavoro, sostenendo che l’infortunio fosse comunque riconducibile alla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza e vigilanza.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Roma escludevano, tuttavia, qualsiasi responsabilità delle imprese, riconoscendo quale unico responsabile il lavoratore autore del lancio della bottiglia. La controversia giungeva così all’esame della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni di merito, sviluppando un ragionamento di particolare interesse.
Il punto centrale della pronuncia consiste nella distinzione tra occasione di lavoro e causa dell’evento dannoso.
I giudici osservano che il semplice fatto che un infortunio si verifichi durante l’orario di lavoro o all’interno dell’azienda non è sufficiente per affermare automaticamente la responsabilità datoriale.
Ciò che deve essere verificato è se l’evento costituisca la realizzazione di uno dei rischi che il datore di lavoro era tenuto a prevenire attraverso l’adozione delle misure previste dall’art. 2087 c.c.
Nel caso concreto, la Cassazione evidenzia come la reazione del lavoratore che aveva lanciato la bottiglia costituisse una condotta del tutto abnorme, imprevedibile e autonoma, idonea ad interrompere il nesso causale tra l’organizzazione del lavoro e il danno subito dall’infortunato.
La Corte ha affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, ricorre il cosiddetto rischio elettivo quando il comportamento posto in essere risulti “abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo”, così da rappresentare la causa esclusiva dell’evento lesivo.
L’ordinanza compie però un ulteriore passo in avanti.
Secondo la Cassazione, gli stessi principi trovano applicazione anche quando l’evento non sia determinato dalla condotta del lavoratore infortunato, bensì da quella di un terzo estraneo al suo rapporto di lavoro.
La motivazione contiene un passaggio destinato ad assumere particolare rilievo: “Qualora l’incidente, pur collegato topograficamente e temporalmente all’attività lavorativa, derivi tuttavia dalla condotta colposa e imprevedibile di un terzo, condotta in alcun modo ricollegabile alle incombenze di lavoro ed ai rischi a ciò connessi, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l’attività di lavoro e il danno subito.“
Gli Ermellini chiariscono infatti che la tutela predisposta dall’art. 2087 c.c. opera entro il perimetro dei rischi lavorativi. Quando invece il danno deriva da una condotta totalmente estranea all’organizzazione del lavoro e imprevedibile secondo l’“id quod plerumque accidit” (“ciò che accade di solito”, ndr) il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere di un evento che esula dall’area dei rischi che egli è tenuto a governare.
Particolarmente significativa è anche la parte della motivazione dedicata alla responsabilità della datrice di lavoro dell’autore materiale del gesto.
Il lavoratore sosteneva che la società avrebbe dovuto rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., norma che disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti dei propri dipendenti.
Anche sotto questo profilo la Cassazione respinge il ricorso.
I giudici ricordano, infatti, che la responsabilità indiretta del datore presuppone la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate al dipendente e il comportamento che ha provocato il danno.
Non basta, dunque, che il fatto si sia verificato durante l’orario di lavoro. Occorre che proprio le mansioni attribuite al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato la commissione dell’illecito.
Nel caso di specie tale collegamento mancava completamente. Il lancio della bottiglia non presentava infatti alcun collegamento con le attività lavorative affidate al dipendente, ma rappresentava una reazione personale, del tutto avulsa dallo svolgimento della prestazione.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente ampliato il contenuto dell’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro, estendendolo alla prevenzione dei rischi organizzativi, dello stress lavoro-correlato e delle molestie nei luoghi di lavoro.
La sentenza n. 19859/2026 ricorda, però, che tale obbligo trova comunque un limite nel nesso causale.
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