Con la sentenza n. 23718 del 21 luglio 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su uno dei temi più ricorrenti del diritto del lavoro: quando l’adibizione a mansioni superiori attribuisce al lavoratore il diritto all’inquadramento nella qualifica superiore e quando, invece, tale effetto deve essere escluso.
La decisione riveste particolare interesse perché affronta un’ipotesi molto frequente nella pratica aziendale: quella del lavoratore chiamato a sostituire, anche ripetutamente, un collega assente.
La Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire che la cosiddetta promozione automatica non costituisce una conseguenza inevitabile dello svolgimento di mansioni superiori, ma richiede la sussistenza di specifici presupposti, il cui onere probatorio grava sul lavoratore.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un ufficiale del settore marittimo nei confronti della società datrice di lavoro. Il lavoratore chiedeva di vedersi riconoscere l’inquadramento nel superiore livello di Quadro A, sostenendo di avere svolto, per un lungo periodo, le mansioni di Direttore di macchina. In particolare, deduceva di essere stato più volte imbarcato in tale funzione, per periodi singolarmente inferiori ai tre mesi ma, a suo avviso, complessivamente idonei a far maturare il diritto alla promozione automatica prevista dall’art. 2103 c.c. e dalla disciplina collettiva del settore marittimo.
La società si opponeva alla domanda, evidenziando come ciascuna assegnazione fosse stata disposta esclusivamente per sostituire lavoratori temporaneamente assenti con diritto alla conservazione del posto e che non vi fosse alcuna vacanza stabile dell’organico né alcun intento di eludere la disciplina sulle mansioni superiori.
Sia la Corte d’Appello di Messina sia, successivamente, la Corte di Cassazione hanno condiviso tale impostazione.
Il punto di partenza della decisione è rappresentato dalla disciplina contenuta nell’art. 21 del CCNL del settore marittimo, secondo cui l’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva soltanto quando si protrae oltre tre mesi e non sia finalizzata alla sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Proprio quest’ultima circostanza assume un ruolo decisivo.
La Corte ribadisce che non è il datore di lavoro a dover dimostrare che l’assegnazione aveva carattere sostitutivo, bensì è il lavoratore che deve provare l’insussistenza del diritto alla conservazione del posto del dipendente sostituito, trattandosi di un vero e proprio fatto costitutivo del diritto all’inquadramento superiore.
Molto spesso, infatti, si tende a ritenere sufficiente dimostrare di avere svolto mansioni superiori per ottenere automaticamente il nuovo inquadramento. La Cassazione ricorda invece che l’effettivo esercizio delle mansioni rappresenta soltanto uno degli elementi della fattispecie, dovendo concorrere anche gli ulteriori presupposti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Uno dei profili più interessanti della pronuncia riguarda il fenomeno del frazionamento delle assegnazioni.
Il lavoratore sosteneva che la società avesse scientemente organizzato incarichi ripetuti, ciascuno di durata inferiore ai tre mesi, proprio per impedire il maturare del diritto alla promozione.
La Suprema Corte non esclude, in linea teorica, che un simile comportamento possa integrare una frode alla legge.
Anzi, richiama un orientamento secondo cui il diritto all’inquadramento può maturare anche attraverso il cumulo di più periodi di adibizione, quando emerga una programmazione iniziale degli incarichi finalizzata ad aggirare la disciplina dell’art. 2103 c.c.
Tuttavia, tale conclusione richiede una prova rigorosa.
La sentenza osserva infatti che:
“È rinvenibile una condotta datoriale di frode alla legge manifestata con l’adibizione a mansioni superiori per periodi reiterati ma inferiori a quello minimo necessario (…) solamente sulla base del presupposto dell’insussistenza della funzione sostitutiva.”
I giudici della Suprema Corte chiariscono infatti che non basta il semplice frazionamento degli incarichi per parlare di abuso.
Se ogni assegnazione risponde realmente all’esigenza di sostituire personale temporaneamente assente, il diritto all’inquadramento superiore non può sorgere, neppure in presenza di molteplici incarichi consecutivi.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che il lavoratore era stato impiegato come Direttore di macchina esclusivamente per coprire assenze temporanee, intervallando tali periodi con imbarchi nella propria qualifica, ferie, riposi e visite mediche. Inoltre, era emerso che le assenze dei lavoratori sostituiti risultavano addirittura superiori ai periodi durante i quali il ricorrente aveva svolto le mansioni superiori, circostanza incompatibile con l’esistenza di una vacanza stabile del posto.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d’Appello, sottolineando che quest’ultima aveva correttamente escluso sia l’esistenza di una vacanza del posto, sia la presenza di una programmazione fraudolenta degli incarichi.
Nella motivazione si legge infatti che il giudice di merito aveva:
“…accertato, con rigore, la funzione sostitutiva dell’adibizione a mansioni superiori nonché l’insussistenza di un intento abusivo programmatico del datore di lavoro.”
La pronuncia si pone così in linea di continuità con il precedente orientamento espresso dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 32369/2025, richiamata espressamente nel provvedimento, confermando che la verifica deve essere sempre condotta sulla base delle concrete circostanze del caso e non attraverso automatismi.
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