Può il lavoratore che usufruisce del congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità allontanarsi per qualche ora dall’abitazione e dedicarsi a un’attività personale o ricreativa senza per questo commettere un abuso?
La risposta non può essere ricavata dalla semplice osservazione di una singola ora della giornata, né dalla mera circostanza che, durante il periodo di congedo, il lavoratore abbia svolto un’attività diversa dall’assistenza.
È questo, in estrema sintesi, il principio che emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, del 16 luglio 2026, chiamata a pronunciarsi sul licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice accusata di avere abusato del congedo straordinario e dei permessi previsti dalla Legge n. 104 del 1992.
La vicenda, per la sua immediatezza, potrebbe essere riassunta con una formula apparentemente semplice: una lavoratrice, durante alcune giornate di congedo utilizzate per assistere la madre convivente affetta da grave disabilità, si era allontanata per alcune ore dall’abitazione per recarsi presso uno stabilimento balneare.
Il datore di lavoro, anche sulla base di un’attività investigativa, aveva ritenuto tale comportamento incompatibile con la finalità degli istituti di tutela e lo aveva considerato una gravissima violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e fedeltà, tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Il licenziamento era stato quindi intimato per giusta causa.
La lavoratrice aveva contestato l’addebito sostenendo, invece, che le proprie assenze dall’abitazione fossero state circoscritte nel tempo e che, per il resto delle giornate, avesse continuato ad assistere la madre, con la quale conviveva stabilmente.
Il punto centrale della controversia, dunque, non era tanto stabilire se la lavoratrice si fosse effettivamente recata al mare – circostanza che risultava accertata – quanto stabilire se tale comportamento fosse sufficiente, nel contesto concreto, a trasformare la fruizione del congedo o dei permessi in un uso abusivo del diritto.
La Corte d’Appello di Bologna risponde negativamente e lo fa attraverso un ragionamento che merita particolare attenzione perché evita una concezione meramente quantitativa dell’assistenza e, al tempo stesso, non esclude affatto che un abuso possa configurarsi quando venga meno il collegamento tra l’assenza dal lavoro e la finalità assistenziale dell’istituto.
Il primo dato dal quale muove la Corte è che il diritto della lavoratrice a usufruire del congedo straordinario e dei permessi per assistere la madre disabile non era contestato. La madre risultava affetta da una condizione di handicap grave e convivente con la figlia, mentre il datore di lavoro non aveva messo in discussione i presupposti che consentivano l’accesso alle relative prestazioni.
Anche le condotte materiali contestate alla lavoratrice – gli allontanamenti dall’abitazione e le permanenze presso uno stabilimento balneare – non erano state sostanzialmente negate. È proprio questa apparente contraddizione a rendere interessante la decisione: il fatto storico esiste, ma non ogni fatto storico costituisce automaticamente un illecito disciplinare.
La Corte affronta espressamente la questione ricordando che, ai fini dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, la nozione di “insussistenza del fatto contestato” non coincide necessariamente con l’inesistenza materiale dell’accadimento. Richiamando la consolidata giurisprudenza della Cassazione, la Corte osserva che tale nozione comprende anche l’ipotesi del fatto materialmente verificatosi ma privo del carattere di illiceità.
In altri termini, non è sufficiente dimostrare che il lavoratore abbia materialmente compiuto una determinata azione: occorre stabilire se quella condotta, alla luce della disciplina applicabile e delle concrete circostanze del caso, sia effettivamente dotata di rilevanza disciplinare.
La questione assume particolare rilievo con riferimento al congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001. La Corte richiama la ratio solidaristica dell’istituto, facendo propria una prospettiva già sviluppata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Il congedo straordinario non è concepito semplicemente come una sospensione dell’attività lavorativa concessa al dipendente per soddisfare una propria esigenza personale, ma costituisce uno strumento attraverso il quale l’ordinamento favorisce l’assistenza familiare alla persona con disabilità.
La sentenza richiama, in particolare, la definizione secondo cui il congedo straordinario rappresenta un’espressione dello “Stato sociale” che si realizza anche attraverso “facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti”. La finalità dell’istituto viene quindi ricondotta alla valorizzazione della solidarietà familiare e al diritto della persona con disabilità a ricevere assistenza all’interno della propria comunità di vita.
Ma proprio perché il congedo è riconosciuto in funzione di una determinata esigenza, esso non può essere utilizzato senza limiti. La Corte lo precisa espressamente: l’assenza dal lavoro deve mantenere una relazione diretta con l’esigenza per la quale il diritto è riconosciuto e, quando il nesso causale tra assenza e assistenza venga completamente meno, può configurarsi un uso improprio o abusivo del beneficio. In questa prospettiva, il datore di lavoro sopporta un sacrificio organizzativo che trova la propria giustificazione nella particolare rilevanza sociale dell’esigenza assistenziale tutelata dalla legge.
È proprio qui, tuttavia, che la sentenza introduce la distinzione fondamentale. Affermare che il congedo debba essere effettivamente collegato all’assistenza non significa sostenere che il caregiver debba rimanere accanto alla persona disabile senza alcuna interruzione, per ogni minuto della giornata.
La stessa Corte richiama infatti il principio secondo cui l’assistenza che giustifica il beneficio non può essere intesa in termini assoluti, tali da impedire a chi la presta di conservare adeguati spazi temporali per le proprie esigenze di vita. Al tempo stesso, deve risultare complessivamente salvaguardato il carattere “permanente, continuativo e globale” dell’intervento assistenziale nella sfera individuale e relazionale della persona disabile.
Gli investigatori avevano documentato una presenza pressoché costante della donna nell’abitazione e, soprattutto, avevano rilevato anche attività di assistenza concretamente percepibili dall’esterno. La Corte considera questi elementi tutt’altro che marginali: dimostrano che il congedo non era stato utilizzato come una mera copertura per sottrarsi al lavoro e dedicarsi ad attività estranee alla finalità dell’istituto, ma che la lavoratrice aveva effettivamente svolto attività assistenziale.
La Corte osserva inoltre che l’attività ludico-ricreativa svolta dalla lavoratrice durante alcune ore non determina, di per sé, alcun particolare disvalore disciplinare, e lo spiega attraverso la seguente considerazione: “lo strumento del congedo è funzionale a un sollievo del caregiver (pur sempre a beneficio dell’accudito) e non richiede che questi si privi di qualsiasi momento di leggerezza”.
La Corte sottolinea infatti che un sistema di protezione sociale fondato anche sulla solidarietà familiare può funzionare nel tempo soltanto se coloro che prestano assistenza sono messi nella condizione di sostenere quel sacrificio. Il congedo, quindi, non può essere interpretato come se imponesse al familiare una sorta di “reperibilità assistenziale” assoluta e ininterrotta per tutta la giornata.
Pertanto, l’utilizzo del permesso o del congedo deve rimanere coerente con la finalità per la quale l’ordinamento riconosce il beneficio, ma tale coerenza non può essere valutata attraverso una rigida equazione secondo cui ogni minuto trascorso lontano dalla persona assistita costituirebbe automaticamente un minuto di abuso. La verifica deve essere concreta e deve tenere conto della complessiva organizzazione della giornata, della durata degli allontanamenti, dell’attività effettivamente prestata in favore del familiare e del rapporto tra l’assenza e la finalità assistenziale.
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