Forze di Polizia e genitorialità: limiti al diniego del trasferimento

Il diritto alla genitorialità e alla cura dei figli minori nei primissimi anni di vita rappresenta un valore di rango costituzionale che non può essere sacrificato sull’altare di generiche esigenze di servizio, nemmeno quando il lavoratore appartiene alle Forze di Polizia o ai corpi deputati alla sicurezza pubblica. Con l’ordinanza n. 8912/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione definisce i confini del potere discrezionale dell’Amministrazione nel rigettare le istanze di trasferimento temporaneo formulate ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.

Un agente della Polizia di Stato aveva avanzato istanza per ottenere il distacco temporaneo della durata di tre anni presso un ufficio situato nella provincia di residenza del nucleo familiare, al fine di ricongiungersi alla moglie e provvedere alla cura del figlio neonato.

Il Ministero dell’Interno aveva rigettato l’istanza richiamando la peculiarità delle funzioni di pubblica sicurezza e adducendo una generica “carenza organica” del reparto di appartenenza dell’agente, ritenuta ostativa all’allontanamento, anche temporaneo, del personale in forza. L’agente aveva impugnato il diniego davanti al giudice del lavoro, contestando il difetto assoluto di motivazione e la mancata effettuazione di un reale bilanciamento tra gli interessi in gioco.

La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte d’Appello competente, ha chiarito che l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 si applica pienamente al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, pur nel rispetto delle peculiarità organizzative di tali comparti.

Il punto cardine della pronuncia riguarda il dovere di motivazione gravante sull’Amministrazione. La Cassazione ha precisato che il diniego di un trasferimento temporaneo per genitorialità non può essere sorretto da formule di stile, motivazioni stereotipate o dal mero riferimento a percentuali astratte di scopertura dell’organico.

L’Amministrazione ha l’obbligo di dimostrare in concreto che la carenza di organico nella sede di partenza sia talmente grave e settoriale da determinare una lesione irreparabile alle specifiche attività di tutela della sicurezza pubblica o dell’ordine pubblico; che tale scopertura non sia altrimenti colmabile attraverso una diversa e temporanea redistribuzione dei carichi di lavoro o del personale interno ed infine che sia stata compiuta una valutazione comparativa effettiva tra il pregiudizio organizzativo per l’ufficio e il diritto fondamentale del minore a ricevere l’assistenza e la presenza di entrambi i genitori nella primissima infanzia.

Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione sgombra il campo dall’idea che l’appartenenza a un corpo di polizia escluda o affievolisca l’applicazione delle norme di tutela della famiglia e della genitorialità. La specificità del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia impone un bilanciamento attento, ma non autorizza l’Amministrazione a considerare le proprie esigenze organizzative come un valore assoluto e prioritario a priori rispetto ai diritti protetti dall’art. 31 della Costituzione.

Un diniego fondato su una motivazione apparente o non supportato da dati documentali precisi circa l’impatto del trasferimento sul servizio sul territorio configura un vizio di legittimità che comporta l’annullamento del provvedimento e l’ordine di riesame dell’istanza alla luce dei corretti parametri indicati dai giudici di legittimità.

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