La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 1° marzo 2024, n. 5588, in tema di licenziamento illegittimo ha affermato che il datore di lavoro che affermi la detraibilità, a titolo di aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l’onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l’utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello rigettava l’appello e per l’effetto confermava la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore, ordinando alla società la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannandola al pagamento di indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra.
La società, avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudice del rinvio, ricorreva per Cassazione ribadendo tanto la proporzionalità del licenziamento quanto l’eccezione di detrazione dell’aliunde perceptum e percipiendum.
La Cassazione, dopo aver rigettato il primo ordine di doglianze, ha affrontato il secondo tema affermando, conformemente ai suoi precedenti, che l’onere della prova dell’aliunde perceptum e percipiendum è a carico del datore di lavoro, che è tenuto a fornire indicazioni puntuali dell’esercizio di un’attività lavorativa, allegando circostanze di fatto specifiche, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o meramente esplorative; per quanto riguarda l’aliunde percipiendum in particolare, il datore deve allegare le circostanze specifiche da cui sia possibile desumere, anche presuntivamente, che la professionalità avrebbe potuto essere impiegata, in relazione alle situazioni di mercato, per il conseguimento di nuovi guadagni.
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha valutato le deduzioni di parte ricorrente sul punto mancanti di specificità, e ha pertanto ribadito che, in tema di azione per risarcimento danni, grava in capo al convenuto l’onere della prova di diverse opportunità di guadagno e non in capo al danneggiato la prova della mancanza di esse.
Pertanto, il ricorso veniva integralmente rigettato a causa della genericità delle deduzioni della società in tal senso.
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