La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16224 del 19 maggio 2022, si è pronunciata sulla natura della responsabilità che sorge in capo al venditore per i danni cagionati dalle cose all’interno del locale in cui è avvenuta la compravendita.
La quaestio iuris ha avuto origine, nel caso di specie, dalla richiesta di risarcimento danni presentata dalla cliente di un supermercato, la quale, uscendovi dopo aver fatto la spesa, aveva riportato lesioni personali per essere stata colpita dalle porte a scorrimento automatico.
La Corte di appello di Bologna, nel confermare la pronuncia del giudice di primo grado, aveva escluso che la responsabilità della convenuta, la società gestrice del supermercato, avesse natura contrattuale e aveva rigettato la domanda attorea per avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni derivante da fatto illecito.
Nell’impugnare la sentenza innanzi la Corte di Cassazione, la ricorrente ha lamentato l’erronea qualificazione della responsabilità in questione operata dal giudice di merito, ritenendo che l’obbligo risarcitorio trovasse la sua fonte nell’inadempimento degli “obblighi di protezione” derivanti dal contratto di vendita e a carico della parte venditrice: un’ipotesi, quindi, di responsabilità contrattuale.
La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale o aquiliana riveste particolare importanza non solo sul piano teorico, ma soprattutto sul piano pratico, in ragione delle principali differenze di disciplina: onere della prova, danni risarcibili, termine di prescrizione.
La ricorrente aveva interesse affinché fosse riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità in parola per poter beneficiare del più lungo termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni:
- nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, l’azione di risarcimento si prescrive in cinque anni dal momento in cui si verifica il fatto illecito (2947 c.c.);
- nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, si applica l’ordinario termine di prescrizione di dieci anni (2946 c.c.) dal momento in cui si verifica l’inadempimento dell’obbligazione.
Nel caso di specie, era già decorso il termine quinquennale ed era stata accolta dal giudice di merito la relativa eccezione di prescrizione, mentre il termine decennale non era ancora spirato.
La Suprema Corte non ha accolto però l’argomentazione prospettata dalla ricorrente, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Dal contratto di vendita, come da qualsiasi figura negoziale, non discendono ulteriori “obblighi di protezione” distinti dalle obbligazioni tipiche in capo al venditore/debitore (1476 c.c.) ed aventi ad oggetto la salvaguardia dell’incolumità della persona e delle cose del compratore/creditore.
È l’esatto adempimento delle obbligazioni a richiedere che «il debitore impieghi la cautela, la prudenza, la cura e la perizia necessarie, in conformità ad oggettivi canoni sociali (art. 1176 c.c., comma 1) o professionali (art. 1176 c.c., comma 2) di comportamento, per salvaguardare la persona o i beni del creditore […] quando l’esecuzione della prestazione o le modalità di attuazione del rapporto obbligatorio li espongano ad un pericolo di pregiudizio».
Nel caso di vendita conclusa all’interno del supermercato, tale pericolo di pregiudizio per l’incolumità fisica del compratore non è legato all’adempimento delle obbligazioni del venditore (in particolare, la consegna del bene), ma è legato alla «potenzialità dannosa delle cose che si trovano all’interno del locale», tra le quali vanno comprese le porte automatiche di chiusura dell’esercizio.
D’altronde, il rischio di essere danneggiati è il medesimo tanto per il compratore quanto per la persona che non abbia provveduto all’acquisto ma che si trovi all’interno del locale.
Esclusa la natura contrattuale della responsabilità in questione, al caso in esame risulta applicabile l’art. 2051 c.c., che prevede un’ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale per il danno cagionato da cose in custodia: il custode è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non dimostri il caso fortuito.
Per tali motivi, il ricorso è stato dunque respinto.
Foto di Mochammad Algi: https://www.pexels.com/it-it/foto/luci-shopping-supermarket-interni-12340541/