La banca che ritarda nell’accredito del bonifico è tenuta al risarcimento del danno non patrimoniale prodotto al cliente, consistente in un sensibile patema d’animo. Esclusa invece l’esistenza del danno biologico se non è data prova della patologia nevrotica.
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 24643/2021.
Nel caso in specie, la banca impugnava la sentenza della Corte d’Appello con la quale era stata condannata al risarcimento del danno morale determinato dal ritardo di circa un mese nell’accredito di un bonifico di una cospicua somma di denaro ad un cliente. Tale circostanza aveva provocato un profondo turbamento nell’animo del correntista, il quale sosteneva di aver trascorso diverse notti insonni e di aver dovuto assumere psicofarmaci.
A tal riguardo, la banca riteneva che la Corte d’Appello non si fosse attenuta al principio secondo cui per presumere un fatto ignoto (patema d’animo) da un fatto noto è necessaria la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Secondo l’istituto bancario, infatti, la Corte d’Appello aveva fondato la propria pronuncia su un unico fatto, consistente nella cospicua somma di denaro oggetto di contestazione.
La Suprema Corte ha ritenuto tale argomentazione infondata, osservando che il danno derivante dallo stress o da un patema d’animo possa trarre origine da un inadempimento contrattuale che pregiudichi gli interessi del soggetto leso. Quest’ultimo sarà tenuto a provare il danno sofferto anche tramite presunzioni semplici. In particolare, la Corte ha specificato che non è necessario che dal fatto noto (nel caso in specie, il ritardo nell’accredito) derivi come conseguenza assoluta ed esclusiva il fatto ignoto (il patema d’animo sofferto dal correntista). Al fine di provare il legame esistente tra i due fatti, è sufficiente che il secondo si presenti come un effetto ragionevolmente possibile del primo, secondo le regole dell’esperienza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto dunque che la valutazione svolta dalla Corte d’Appello fosse corretta, consistendo in un giudizio di tipo presuntivo insindacabile dal giudice di legittimità, quanto alla sussistenza degli elementi posti a base della presunzione e alla loro rispondenza ai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., comma 1, tanto più che il giudice può fondare su una sola presunzione, purché grave e precisa, l’unica fonte del convincimento (cfr. Cass. 23153 del 2018, 16993 e 19088 del 2007, 4472 del 2003, 914 del 1999). In particolare, ha considerato erronea l’argomentazione di parte ricorrente relativa alla necessità che il convincimento del giudice debba fondarsi su più presunzioni e non su una sola presunzione semplice, come si desumerebbe dal riferimento nell’art. 2729 c.c., trattandosi di una opzione ermeneutica non seguita dalla giurisprudenza che ammette la validità dell’inferenza deduttiva anche quando sia fondata su una sola presunzione.
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato e la sentenza della Corte d’Appello integralmente confermata.
Photo by hellooodesign on Unsplash