L’atto notarile non fa piena prova delle valutazioni personali del notaio

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Il notaio svolge una funzione essenziale nell’ottica della sicurezza e della certezza nei rapporti giuridici, in quanto il suo atto fa piena prova dei fatti svoltisi in sua presenza, la cui infondatezza potrà essere dimostrata solo presentando una querela di falso, ossia provando che l’atto notarile è stato oggetto di contraffazione o alterazione, oppure, semplicemente, che il suo contenuto non rispecchia quanto avvenuto e dichiarato dalle parti.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18848 del 04/07/2023, ha ribadito i limiti dell’efficacia probatoria dell’atto notarile, precisando quali elementi sono effettivamente coperti dalla piena prova.

La causa era stata avviata dalla venditrice di un immobile con l’intenzione di ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto notarile di compravendita. Il notaio, in quell’occasione, aveva attestato che la venditrice era parzialmente priva dell’udito; la donna sosteneva di essere, invece, affetta da una grave forma di sordomutismo. Di conseguenza, ella affermava di non essere stata in grado di intendere correttamente il contenuto dell’atto, non corrispondente alla sua volontà.

La Corte d’Appello di Bologna aveva rilevato, tuttavia, che la signora non aveva proposto alcuna querela di falso, necessaria al fine di superare l’efficacia probatoria dell’atto notarile.

Contro la sentenza della Corte d’Appello, la donna si era rivolta dunque alla Cassazione. La venditrice rilevava che, in realtà, la querela di falso non era necessaria in quanto, secondo un orientamento consolidato della stessa Corte, l’atto notarile non fa fede rispetto alle valutazioni personali compiute dal notaio, incluse quelle concernenti la capacità di intendere e di volere delle parti.

La Corte di Cassazione conferma la fondatezza del proprio orientamento giurisprudenziale, ma dà rilevanza, al contempo, alla circostanza per cui non era stato il notaio ad accertare la condizione di parziale sordità della venditrice, bensì era stata quest’ultima a dichiarare di essere solo parzialmente priva dell’udito e di saper leggere e scrivere. Infatti, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile, l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni e degli altri fatti che il notaio attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Peraltro, la dichiarazione della venditrice era accompagnata da elementi di fatto che supportavano la tesi della parziale sordità, in quanto la donna aveva sempre gestito regolarmente la propria vita quotidiana con l’ausilio di un apparecchio acustico, crescendo una figlia sana e realizzando altri atti di compravendita.

Di conseguenza, dato che la circostanza della parziale sordità era stata dichiarata dalla donna e semplicemente registrata dal notaio, senza che intervenissero valutazioni ed indagini personali da parte di quest’ultimo, la circostanza doveva considerarsi pienamente provata, salvo querela di falso.

Foto di Mikhail Nilov