La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31660 del 14.11.2023, ha affermato che, qualora il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia irrogato al fine di un contenimento dei costi, è onere del datore indicare le ragioni per le quali la scelta cada proprio su un determinato lavoratore.
Nel caso di specie, una Fondazione di musica sinfonica aveva licenziato per giustificato motivo oggettivo un lavoratore svolgente la mansione di sesto violoncello, sostenendo che la soppressione della sua posizione lavorativa si rendeva necessaria a causa del deficit di bilancio.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli per soppressione del suo ruolo di sesto violoncello dell’orchestra, contestando che la addotta necessità di contenimento dei costi non era collegata causalmente alla scelta di sopprimere proprio il suo ruolo. Secondo il ricorrente, infatti, attesa la necessità di risparmio, la scelta sarebbe dovuta ricadere su un altro musicista, che quanto lui ricopriva un ruolo non in organico, il cui costo era però maggiore.
Tuttavia, le domande del lavoratore non hanno trovato accoglimento né in primo né in secondo grado.
I giudici della Corte d’Appello ritenevano che non esistesse identità della ragione giustificatrice del secondo licenziamento rispetto al precedente, atteso che il primo licenziamento era stato irrogato in considerazione del constatato sottoutilizzo del sesto violoncello a fronte di una situazione economica difficile, che imponeva a livello generalizzato il taglio di contributi, sovvenzioni e sprechi di denaro pubblico, contributi che negli ultimi anni erano sensibilmente diminuiti.
Secondo Tribunale e Corte d’Appello, infatti, la scelta datoriale risultava insindacabile, essendo stata dettata da effettive ragioni di risparmio di spesa.
I Giudici della Suprema Corte, ciononostante, non hanno condiviso le valutazioni dei giudici di merito, in quanto hanno sostenuto che allorché sia ipotizzata una generale necessità di attuare una politica di contenimento dei costi, al fine di valutare l’effettività della ragione economica “comunque addotta” a fondamento del giustificato motivo oggettivo è sempre necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro indicare) le ragioni per le quali la scelta è ricaduta su quel determinato lavoratore, e non su altre posizioni di lavoro comparabili.
Per la sentenza, ciò è indispensabile al fine di accertare l’effettività della scelta operata a valle con la soppressione di un posto di lavoro piuttosto che di un altro.
Quanto alla discrezionalità delle scelte datoriali, secondo i Giudici di legittimità, ciò non causerebbe nessuna interferenza, dato che l’ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso.
Alla luce di tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore, non ritenendo assolto l’onere da parte dell’azienda.
Foto di SAULO LEITE