In tema di tutela della salute dei lavoratori, sull’imprenditore che, all’interno della propria azienda, affidi dei lavori a un’impresa appaltatrice, gravano diversi obblighi: in particolare, il committente dovrà verificare l’idoneità tecnica dell’impresa appaltatrice rispetto all’opera da compiere e dovrà informare l’appaltatore circa i rischi legati all’ambiente di lavoro e le misure di prevenzione e riduzione degli stessi, che dovranno essere illustrate in un apposito documento di valutazione dei rischi.
Gli obblighi sopra menzionati fanno sì che l’imprenditore committente sia responsabile, in solido con l’appaltatore, per i danni occorsi al lavoratore impegnato nell’appalto e per i quali l’Inail non ha corrisposto indennizzo (il cosiddetto “danno differenziale”), ai sensi dell’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.
Senonché, con sentenza n. 1618 del 2018, la Corte d’Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta di risarcimento del danno differenziale avanzata da un lavoratore infortunatosi durante l’esecuzione di lavori appaltati, aveva escluso la responsabilità dell’impresa committente.
La Cassazione, con ordinanza n. 2991 del 01/02/2023, ritiene fondata la conclusione della Corte d’Appello, affermando che la responsabilità del committente in caso di infortunio occorso a un lavoratore non trova applicazione automatica, dunque non sorge per il solo fatto di aver commissionato un’opera: è necessario che il committente si sia espressamente fatto carico della vigilanza sulla concreta applicazione delle misure di sicurezza; d’altronde – prosegue la Corte – non può pretendersi un controllo continuo da parte del committente sull’andamento dei lavori.
Nel caso di specie, il committente aveva verificato l’adeguatezza dell’impresa appaltatrice rispetto al lavoro da realizzare, mentre non era stato in alcun modo coinvolto nell’esecuzione o nell’organizzazione dei lavori; per cui, dato che le scelte in materia di sicurezza erano affidate esclusivamente all’appaltatore, solo su quest’ultimo grava la responsabilità per i danni occorsi al lavoratore.
Foto di Pavel Danilyuk