Può un lavoratore essere licenziato per le dichiarazioni rese come testimone in una causa civile contro il proprio datore di lavoro? La risposta richiede di distinguere il legittimo adempimento dell’obbligo testimoniale dalla condotta di chi, in ipotesi, riferisca consapevolmente o colpevolmente fatti non veritieri, attribuendo all’azienda comportamenti gravemente lesivi della sua reputazione.
È questo il tema affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, che si sofferma sui possibili riflessi disciplinari della falsa testimonianza e sui criteri necessari per valutare la legittimità del licenziamento. La pronuncia affronta, inoltre, una questione distinta ma strettamente collegata: l’insussistenza dell’addebito disciplinare è sufficiente a dimostrare che il recesso datoriale abbia natura ritorsiva?
La Suprema Corte esclude che la testimonianza resa contro il datore di lavoro sia, in quanto tale, fonte di responsabilità disciplinare. Allo stesso tempo, chiarisce che il contesto processuale nel quale le dichiarazioni sono state rese non determina un’immunità assoluta rispetto alle conseguenze che una condotta non veritiera può produrre sul rapporto di lavoro.
La vicenda trae origine dal licenziamento di una lavoratrice dipendente di Joyson Safety Systems Torino S.r.l., destinataria di una contestazione disciplinare relativa alla deposizione testimoniale resa nell’ambito di un procedimento civile promosso dalla sorella nei confronti della società.
Secondo la contestazione, la lavoratrice avrebbe formulato dichiarazioni palesemente false e gravemente offensive dell’immagine e della reputazione aziendale. In particolare, aveva affermato che, sebbene esistesse una lista di controllo da compilare in caso di malfunzionamento dei macchinari, nella pratica i dipendenti non avrebbero potuto utilizzarla perché l’azienda non lo avrebbe consentito, allo scopo di evitare che emergessero problemi di sicurezza.
Dunque, non si trattava soltanto di una dichiarazione sfavorevole all’impresa, ma dell’attribuzione alla stessa di una condotta diretta a impedire l’emersione di criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Tribunale di Velletri aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo ritorsivo e determinato da un motivo illecito, disponendo la reintegrazione della lavoratrice e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300/1970. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato tale decisione.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la deposizione non fosse idonea a ledere l’immagine e la reputazione della società, in quanto resa nell’ambito di un processo e non risultando che le dichiarazioni avessero oltrepassato tale contesto. Aveva inoltre considerato irrilevante accertare se le affermazioni fossero false, poiché la lavoratrice era tenuta per legge, oltre che per dovere civico, a rendere testimonianza.
La società ha impugnato la pronuncia, contestando, tra gli altri profili, l’esclusione di ogni possibile rilevanza disciplinare delle dichiarazioni e il riconoscimento della natura ritorsiva del licenziamento.
La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati nella motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione. È importante precisare che la Suprema Corte non ha dichiarato definitivamente legittimo il licenziamento: ha censurato il ragionamento seguito dai giudici di merito e ha richiesto una nuova valutazione della controversia alla luce dei principi enunciati.
Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza riguarda la natura della deposizione testimoniale. Il lavoratore chiamato a testimoniare non agisce come chi formula liberamente una critica nei confronti del datore di lavoro: adempie a una funzione processuale disciplinata dalla legge, rispondendo alle domande ammesse e assumendo l’obbligo di riferire la verità.
La Corte sottolinea che il testimone non è libero di scegliere autonomamente l’occasione e la forma della comunicazione, né può essere sanzionato semplicemente perché la sua deposizione è sfavorevole alla parte datoriale. Non possono giustificare, da sole, una sanzione neppure eventuali inesattezze o ambiguità della testimonianza.
La pronuncia afferma, infatti, che: «l’adempimento dell’obbligo processuale non è sovrapponibile al libero esercizio del diritto di critica e il suo corretto espletamento non può determinare conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro».
Pertanto, il datore di lavoro non può utilizzare il potere disciplinare per scoraggiare il lavoratore dal rendere una testimonianza veritiera, né può pretendere che il dipendente ometta circostanze sfavorevoli all’impresa per preservare il rapporto fiduciario.
La tutela, tuttavia, non si traduce nella possibilità di attribuire al datore di lavoro fatti privi di una ragionevole base fattuale. La Cassazione precisa che i principi elaborati in materia di continenza sostanziale possono rilevare anche in questo contesto, non per limitare la libertà del testimone di riferire fatti veri, ma per distinguere una narrazione veritiera, o ragionevolmente ritenuta tale, dall’attribuzione di comportamenti non veritieri.
Un secondo profilo significativo riguarda la diffusione delle dichiarazioni. La Corte d’Appello aveva attribuito rilievo al fatto che la testimonianza fosse rimasta circoscritta all’ambito processuale, escludendo per questo la possibilità di un pregiudizio all’immagine e alla reputazione della società.
La Cassazione contesta tale impostazione. Il fatto che una dichiarazione sia resa in giudizio non significa che essa sia conosciuta soltanto da chi la pronuncia: può essere conosciuta dalle parti del processo e dagli altri soggetti che vi partecipano. Il contesto giudiziario, pertanto, non consente di escludere in astratto ogni possibile lesione della reputazione datoriale.
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