Prodotti scaduti e licenziamento: quando è legittimo

La reiterata e sistematica violazione delle procedure aziendali relative alla gestione e allo smaltimento della merce scaduta può essere talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente e da giustificare, anche in assenza della prova di un intento doloso, il licenziamento per giusta causa.

È questo il principio che emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 settembre 2026, n. 25231, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice licenziata dopo il rinvenimento di numerosi prodotti scaduti e non tempestivamente smaltiti all’interno del punto vendita da lei gestito.

La pronuncia presenta tuttavia un interesse che va oltre la specifica vicenda: accanto alla valutazione della gravità dell’inadempimento, la Cassazione affronta infatti il tema della prova dell’elemento soggettivo mediante presunzioni semplici, il principio di immutabilità della contestazione disciplinare, la tempestività dell’addebito, il rapporto tra inventario e potere disciplinare e, infine, l’incidenza della precedente condotta disciplinare sulla valutazione di proporzionalità del licenziamento.

La controversia trae origine dal licenziamento intimato il 14 aprile 2023 a una lavoratrice che ricopriva da lungo tempo l’incarico di Gestore del punto vendita.

La Corte d’Appello di Venezia, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento, valorizzando soprattutto la natura non occasionale della condotta. Nel punto vendita erano stati infatti rinvenuti 340 prodotti scaduti, alcuni dei quali da mesi e, in determinati casi, da un periodo prossimo all’anno, che non erano stati gestiti attraverso la procedura aziendale prevista per lo smaltimento.

Il dato quantitativo, tuttavia, non costituisce da solo il fondamento della decisione: ciò che assume rilievo è il fatto che la lavoratrice, nella sua qualità di gestore, avesse omesso per un periodo prolungato di applicare una procedura aziendale specificamente prevista per il controllo delle scadenze e per lo smaltimento dei prodotti.

La Corte territoriale aveva individuato quello che definisce il “nucleo essenziale del disvalore” della condotta proprio nella sua reiterazione e sistematicità. La numerosità dei beni scaduti, l’ampio intervallo temporale intercorso dalla loro scadenza e persino il tempo trascorso rispetto alla redazione dell’inventario erano stati considerati incompatibili con l’ipotesi di una semplice dimenticanza.

Il giudice aveva inoltre osservato che, qualora la scadenza fosse stata scoperta proprio in occasione dell’inventario, la merce avrebbe dovuto essere smaltita il giorno successivo secondo la procedura aziendale. Il fatto che i prodotti fossero rimasti invece non correttamente gestiti per un periodo così lungo rappresentava, quindi, un elemento decisivo per qualificare la condotta come reiterata e non meramente episodica.

Un ulteriore elemento valorizzato dai giudici di merito era rappresentato dal fatto che parte dei prodotti fosse stata rimossa dagli scaffali e accantonata in magazzino. Apparentemente, si sarebbe potuto trattare di un comportamento incompatibile con l’ipotesi di una volontaria omissione, dal momento che la merce non era più esposta alla vendita.

La Corte d’Appello ha invece attribuito a tale circostanza un significato differente: l’accantonamento dimostrava che la lavoratrice era consapevole della presenza della merce scaduta e, ciò nonostante, non aveva provveduto a completare la procedura di smaltimento né aveva informato gli ispettori della situazione in occasione dell’inventario del 31 dicembre 2022. È proprio da questa pluralità di elementi che il giudice ha ricavato la consapevolezza della condotta.

La Cassazione dedica ampio spazio proprio a questo passaggio, perché la lavoratrice aveva contestato la prova dell’intenzionalità e aveva denunciato la violazione dell’art. 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse costruito la propria conclusione attraverso un ragionamento meramente ipotetico. La Suprema Corte respinge la censura e chiarisce che il giudizio presuntivo non si era fondato su una singola circostanza, ma su una “pluralità di circostanze fattuali accertate”: il ruolo di gestrice del punto vendita, la rilevante anzianità aziendale, la conoscenza delle procedure di base, la numerosità dei prodotti scaduti, il protrarsi della loro mancata registrazione e del mancato smaltimento e, infine, l’inserimento dei prodotti nell’inventario di fine esercizio.

Infatti, l’art. 2729 c.c. consente al giudice di ricorrere alle presunzioni semplici quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti. La Cassazione precisa che, nel giudizio di legittimità, non è sufficiente contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa spiegazione degli stessi fatti. Per contestare validamente il ragionamento presuntivo occorre dimostrare che esso non rispetti effettivamente i requisiti richiesti dalla legge. Diversamente, la censura finirebbe per chiedere alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione a quella compiuta dal giudice del merito, trasformando il giudizio di Cassazione in un nuovo giudizio sui fatti.

La Suprema Corte è molto netta sul punto: il ragionamento della Corte d’Appello “non si presenta […] privo dei requisiti minimi di gravità, precisione e concordanza, né risulta intrinsecamente illogico o meramente apparente”. La lavoratrice, secondo la Cassazione, aveva semplicemente contrapposto a quella ricostruzione una diversa lettura degli elementi acquisiti, cercando di valorizzare circostanze che, dal suo punto di vista, avrebbero dovuto escludere l’intenzionalità o ridimensionare la gravità della condotta. Una simile operazione, però, non rientra nel controllo sulla corretta applicazione dell’art. 2729 c.c., quando il ragionamento del giudice di merito sia logicamente strutturato e fondato su fatti effettivamente accertati.

La consapevolezza della violazione è stata poi collegata anche all’anzianità professionale della lavoratrice. La Corte d’Appello aveva osservato che, a fronte di 27 anni di anzianità aziendale, di cui 20 con mansioni di Gestore di Filiale, non fosse verosimile che la dipendente non conoscesse le procedure aziendali “di base”. Da tale circostanza, unitamente agli altri elementi acquisiti, il giudice aveva ritenuto altamente probabile che l’omesso tempestivo smaltimento della merce fosse stato volontario e potesse avere anche una finalità collegata al raggiungimento degli obiettivi di budget necessari per l’erogazione dei premi ai gestori. Tale conclusione era stata ulteriormente corroborata da una deposizione testimoniale.

Ma è proprio qui che la sentenza offre una precisazione di particolare importanza: anche qualora non fosse stato dimostrato il dolo, la conclusione sulla legittimità del licenziamento non sarebbe necessariamente cambiata. La Corte d’Appello aveva infatti espressamente affermato che la sistematica e protratta violazione delle procedure aziendali relative allo smaltimento della merce scaduta, anche se sorretta dalla sola colpa e non dalla volontà di favorire il raggiungimento degli obiettivi, sarebbe stata comunque sufficientemente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. In altri termini, l’intenzionalità della condotta rafforzava il giudizio di gravità, ma non costituiva l’unico fondamento della giusta causa.

La sentenza affronta anche il rapporto tra la violazione delle procedure e il principio di immutabilità della contestazione disciplinare. La lavoratrice aveva sostenuto che il giudice di merito avesse individuato una procedura aziendale diversa da quella originariamente contestata, introducendo così un elemento nuovo a fondamento del licenziamento. La Cassazione respinge anche questa censura. Secondo la Corte, la sentenza d’appello non aveva introdotto un fatto storico diverso, ma aveva qualificato giuridicamente la medesima condotta contestata come violazione grave delle procedure aziendali e degli obblighi propri di chi aveva la responsabilità del punto vendita.

La distinzione è essenziale: il principio di immutabilità impedisce al datore di lavoro di modificare nel corso del procedimento o del giudizio il fatto storico posto alla base del licenziamento, compromettendo il diritto di difesa del lavoratore; non impedisce, invece, al giudice di attribuire a quel medesimo fatto una qualificazione giuridica diversa o di individuare, attraverso l’interpretazione degli atti del procedimento disciplinare, il contenuto degli obblighi che si assumono violati. La Cassazione sottolinea infatti che il riferimento alle procedure aziendali sul controllo delle scadenze e sullo smaltimento della merce “non introduce un nuovo addebito, ma esplicita il contenuto degli obblighi gestionali” ritenuti violati.

Foto di Youssef Samuil da Pexels