Infortunio sul lavoro: la colpa del dipendente non basta

La negligenza o l’imprudenza del lavoratore non sono sufficienti, di per sé, a escludere la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio verificatosi durante l’attività lavorativa. Perché la condotta del dipendente possa assumere efficacia esclusiva nella causazione dell’evento, è necessario che presenti caratteristiche ben più rigorose, tali da renderla abnorme ed estranea alle normali modalità di svolgimento della prestazione.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27322 del 20 ottobre 2026, che torna sul rapporto tra obblighi di sicurezza del datore di lavoro, comportamento colposo del dipendente e cosiddetto rischio elettivo.

La controversia trae origine da un’azione di regresso promossa dall’INAIL nei confronti del titolare di un’impresa, al fine di recuperare le somme corrisposte in conseguenza dell’infortunio occorso a un dipendente.

Il datore di lavoro aveva contestato la propria responsabilità, sostenendo che l’evento fosse riconducibile anche alla condotta del lavoratore, il quale, secondo la ricostruzione prospettata, avrebbe fatto cadere per distrazione un blocco di marmo durante la lavorazione.

I giudici di merito avevano tuttavia confermato la responsabilità datoriale. In particolare, avevano rilevato che le risultanze istruttorie non consentivano di riconoscere una corresponsabilità del dipendente e che l’infortunio era riconducibile all’obsolescenza del macchinario utilizzato e alla mancanza di segregazione degli organi in movimento.

La questione sottoposta alla Cassazione riguardava, dunque, la possibilità di attribuire rilievo alla condotta del lavoratore per escludere o ridurre la responsabilità del datore.

La pronuncia richiama espressamente la Cass. n. 4980/2023, secondo cui: «il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive».

Il passaggio chiarisce che il rispetto delle regole di sicurezza non può essere affidato esclusivamente all’attenzione del dipendente. L’organizzazione del lavoro, le caratteristiche delle attrezzature e l’adozione delle necessarie protezioni devono essere tali da prevenire i rischi connessi all’attività lavorativa.

Di conseguenza, la semplice violazione di una direttiva aziendale o l’eventuale disattenzione del lavoratore non bastano, da sole, a liberare il datore dalle proprie responsabilità. Occorre valutare la dinamica concreta dell’incidente e verificare se siano state predisposte adeguate misure di prevenzione.

Nel caso esaminato, la presenza di un macchinario obsoleto e la mancata protezione degli organi in movimento rappresentavano elementi decisivi: non era possibile superare tali circostanze limitandosi ad attribuire l’infortunio alla presunta distrazione del dipendente.

Tuttavia, questo non significa che il comportamento del lavoratore sia sempre irrilevante. L’ordinamento ammette che una condotta particolarmente anomala possa assumere efficacia causale esclusiva, escludendo la responsabilità datoriale.

La Cassazione individua tale ipotesi nel cosiddetto rischio elettivo, che ricorre quando il dipendente, attraverso una scelta arbitraria e dettata da ragioni personali, crea e affronta volontariamente una situazione di rischio estranea alle normali modalità di svolgimento del lavoro.

La Corte richiama, in proposito, Cass. n. 3763/2021, precisando che il comportamento del lavoratore deve essere: «abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute».

Dunque, la condotta deve risultare radicalmente estranea al contesto lavorativo, al punto da costituire la causa esclusiva dell’evento e da determinare condizioni di rischio non riconducibili alle normali modalità della prestazione.

Nel caso concreto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, rilevando che le censure proposte non si confrontavano adeguatamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

In particolare, la contestazione relativa alla presunta corresponsabilità del dipendente non superava le valutazioni dei giudici di merito, che avevano già escluso tale corresponsabilità sulla base delle risultanze istruttorie e individuato nell’obsolescenza del macchinario e nell’assenza di protezioni degli organi in movimento le cause dell’infortunio.

La Corte ha inoltre chiarito che il ricorso tendeva, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione che non rientra nei limiti del giudizio di legittimità.

La decisione conferma così la responsabilità del datore e il conseguente diritto di regresso dell’INAIL.

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