In quali casi è possibile licenziare un dirigente?

Il licenziamento di un dipendente è consentito non solo quando sussiste una ragione che riguardi strettamente la persona o il comportamento del lavoratore, ma anche quando vi è un giustificato motivo oggettivo, dettato da necessità inerenti all’attività produttiva nel suo complesso. La definitiva soppressione della posizione ricoperta da un lavoratore, ad esempio, costituisce una ragione di questo tipo; allora, in tal caso, il licenziamento sarà giustificato, purché l’imprenditore fornisca prova dell’effettiva sussistenza della ragione che sta dietro il licenziamento, e a patto che egli la indichi con precisione all’interno del provvedimento di recesso.

Tali regole si applicano, tuttavia, esclusivamente nei confronti dei lavoratori che rivestano le qualifiche di impiegato e di operaio. Nel momento in cui la risorsa licenziata è, invece, un dirigente, trovano applicazione altri principi, riassunti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.  38026 del 29/12/2022.

La Corte ha affermato che, nel rapporto tra l’imprenditore e i suoi massimi collaboratori, entra in gioco la tutela – prevista a livello costituzionale – dell’iniziativa economica: poiché la fiducia che l’imprenditore nutre nei confronti del dirigente è particolarmente importante ai fini della tenuta dell’impresa, l’imprenditore, in occasione di operazioni di ristrutturazione aziendale, deve essere messo nelle condizioni di scegliere con sufficiente libertà le persone con le quali collaborerà a stretto contatto.

É pur sempre necessario, tuttavia, che il motivo sul quale il licenziamento si fonda sia reale, ossia che l’imprenditore non abbia voluto semplicemente e arbitrariamente liberarsi del collaboratore; questo perché il rapporto tra i due deve essere comunque caratterizzato dalla buona fede.

Nel caso che ha portato alla pronuncia della Cassazione, la ragione giustificativa del licenziamento del dirigente era, per l’appunto, pretestuosa e contraria alla buona fede. Infatti, l’Azienda aveva affermato che, a seguito della riduzione del numero di aree commerciali da quattro a tre, la posizione ricoperta dal dirigente licenziato – responsabile di area commerciale – era stata soppressa, quando invece essa era sopravvissuta ai mutamenti organizzativi ed era stata assegnata ad altro lavoratore neo-assunto. Il licenziamento era, dunque, da considerarsi illegittimo in quanto arbitrario.

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