Inefficace il licenziamento per scarso rendimento se non è stato affisso il codice disciplinare

L’art. 7 L. 300/1970 impone all’imprenditore di affiggere, in luogo accessibile a tutti, il codice disciplinare aziendale. In esso devono essere esposte le condotte che rilevino da un punto di vista disciplinare e le relative sanzioni, di modo che il lavoratore ne sia edotto e si possa comportare di conseguenza.

L’affissione del codice disciplinare assolve alla stessa funzione della pubblicazione di un provvedimento legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella misura in cui esclude la possibilità, per il lavoratore, di difendersi da una contestazione disciplinare adducendo che non fosse a conoscenza della rilevanza disciplinare della sua condotta. In altre parole, l’affissione da parte dell’imprenditore produce la conoscibilità della normativa disciplinare, e fa sì che possa operare la presunzione di conoscenza del regolamento (ignorantia legis non excusat).

La mancata affissione del codice disciplinare condiziona l’efficacia del potere disciplinare datoriale, sino a poter comportare la dichiarazione di illegittimità dell’eventuale licenziamento.

È quanto accaduto nel caso oggetto della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24772/2022.

Un lavoratore metalmeccanico, già soggetto a numerose contestazioni disciplinari e provvedimenti sanzionatori, era stato licenziato con preavviso per “voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”, unitamente alla recidiva.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso del lavoratore avverso il licenziamento, in quanto aveva verificato che il rendimento del lavoratore era effettivamente pari o inferiore al 50% della media produttiva del suo reparto.

La Corte d’Appello, invece, aveva rilevato che il codice disciplinare non era stato pubblicato mediante affissione; ciò, secondo la Corte, comporta inefficacia del licenziamento, a prescindere dal fatto che il lavoratore fosse effettivamente consapevole della rilevanza disciplinare del suo comportamento, in quanto era stato già sanzionato più volte per la medesima condotta: l’obbligo di affissione del codice disciplinare, infatti, condiziona il potere disciplinare datoriale anche con riferimento all’applicazione della recidiva specifica, la quale potrebbe portare a una progressione sanzionatoria, e quindi a un licenziamento.

La Corte di Cassazione, dal canto suo, sottolinea il fatto che il licenziamento avrebbe potuto considerarsi efficace, anche in mancanza di affissione del codice disciplinare, qualora la condotta del lavoratore avesse avuto rilevanza penale o fosse stata contraria al cd. minimo etico: con quest’espressione si intendono le norme di legge e, in generale, i doveri fondamentali del lavoratore, che siano immediatamente percepibili come tali senza ulteriori specificazioni (p.e. dovere di fedeltà) (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 19/08/2004, n. 16291).

Invece, qualora si tratti di violazioni di norme derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo a seconda di contingenze economiche e di mercato, affinché possano essere sanzionate è necessario che pubblicizzate mediante affissione; qualora ciò non sia avvenuto, l’imprenditore non potrebbe comunque sostenere che il lavoratore fosse venuto a conoscenza di tali norme per altri mezzi.

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