Superminimo: conta la volontà delle parti

La Cassazione torna a occuparsi dell’interpretazione del contratto di lavoro e, con la sentenza n. 24475 del 5 agosto 2026, afferma che per comprendere quale sia stato l’effettivo assetto di interessi voluto dalle parti non è sufficiente fermarsi al dato letterale delle clausole contrattuali, dovendosi considerare anche il comportamento concretamente tenuto dai contraenti nel corso del rapporto, compreso quello successivo alla conclusione del contratto.

La pronuncia trae origine da una controversia tra TIM – Telecom Italia S.p.A. e un proprio dipendente e riguarda, nello specifico, la natura di un superminimo individuale e la sua eventuale assorbibilità rispetto agli incrementi retributivi derivanti dai successivi rinnovi della contrattazione collettiva.

La questione, tuttavia, assume una portata che va oltre il singolo istituto retributivo, perché investe direttamente i criteri attraverso i quali il giudice deve ricostruire la comune intenzione delle parti.

La Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto al lavoratore nella misura in godimento nel gennaio 2018, condannando la società alla restituzione delle somme che erano state successivamente detratte a tale titolo.

A fondamento della propria decisione, la Corte territoriale aveva attribuito particolare rilievo a una circostanza ritenuta pacifica: il superminimo era rimasto invariato nel corso del rapporto di lavoro, nonostante gli aumenti retributivi intervenuti in occasione dei diversi rinnovi contrattuali. Proprio tale comportamento, protrattosi nel tempo, era stato considerato significativo della volontà delle parti di escludere l’assorbimento del trattamento individuale.

La società ha quindi impugnato la sentenza, denunciando, tra l’altro, la violazione dell’art. 1362, comma 2, c.c. e contestando la ricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte d’Appello. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando espressamente un proprio precedente, la sentenza n. 13192 del 2025, resa in una controversia analoga. Il punto centrale della decisione è racchiuso in un’affermazione: “il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti”.

Non si tratta, naturalmente, di svalutare il contenuto letterale del contratto. L’art. 1362 c.c. pone infatti l’interpretazione letterale come uno degli strumenti attraverso i quali ricostruire il significato dell’accordo. La Cassazione chiarisce, però, che il procedimento interpretativo non può arrestarsi alla lettura isolata delle parole utilizzate dalle parti.

Anche un’espressione apparentemente chiara può assumere un significato diverso quando venga considerata nel contesto complessivo dell’accordo oppure posta in relazione con il comportamento tenuto dai contraenti. Come osserva la Corte, il significato delle dichiarazioni negoziali può essere considerato realmente acquisito soltanto al termine di un processo interpretativo che tenga conto di tutti gli elementi, tanto testuali quanto extratestuali, previsti dalla legge.

L’interpretazione del contratto viene descritta dalla Cassazione come un “percorso circolare”: l’interprete parte dal testo, ricostruisce sulla base di esso l’intenzione delle parti e verifica poi se tale ricostruzione sia coerente con le altre disposizioni contrattuali e con la condotta concretamente tenuta dai contraenti. La formulazione utilizzata dalla Corte consente quindi di superare una concezione eccessivamente rigida dell’interpretazione contrattuale, nella quale il documento sottoscritto al momento della conclusione del rapporto rappresenterebbe l’unico elemento realmente significativo. Il contratto, invece, deve essere letto anche alla luce della sua concreta attuazione.

Particolarmente significativa è la valorizzazione del comportamento successivo delle parti. L’art. 1362 c.c. non consente infatti di considerare irrilevante ciò che i contraenti hanno fatto dopo la stipulazione dell’accordo. Al contrario, la condotta successiva può rappresentare un indice utile per comprendere quale fosse, sin dall’origine, la comune intenzione negoziale. La Cassazione sottolinea espressamente che l’art. 1362 c.c. impone di ricercare la “comune intenzione delle parti” e non la semplice lettera della clausola, definita soltanto uno degli elementi attraverso i quali è possibile ricostruire tale volontà. La Corte arriva a richiamare, per descrivere questa convergenza di volontà, l’espressione latina “in idem placitum consensus”.

Applicando questi principi alla controversia esaminata, la Suprema Corte ritiene dunque legittimo che il giudice di merito abbia attribuito valore al fatto che il superminimo fosse rimasto invariato nel tempo, nonostante gli aumenti retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva. Non si tratta di una circostanza neutra: se, in occasione dei successivi incrementi dei minimi contrattuali, il datore di lavoro continua a corrispondere al lavoratore il medesimo superminimo senza procedere al suo assorbimento, tale comportamento può assumere rilievo ai fini della ricostruzione della volontà originariamente sottesa all’attribuzione del trattamento individuale.

La pronuncia, tuttavia, non afferma che qualsiasi superminimo debba necessariamente essere considerato non assorbibile. La regola generale resta quella secondo cui il superminimo, inteso come eccedenza della retribuzione individuale rispetto ai minimi tabellari, è normalmente soggetto ad assorbimento rispetto ai successivi miglioramenti economici previsti dalla contrattazione collettiva, salvo che la disciplina collettiva disponga diversamente oppure che le parti abbiano attribuito a quella eccedenza una specifica natura, ad esempio collegandola a particolari meriti, qualità professionali o alla maggiore onerosità delle mansioni. In quest’ultima ipotesi, il trattamento individuale trova la propria giustificazione in un autonomo titolo negoziale.

Alla luce di ciò, un trattamento economico individuale non può essere valutato esclusivamente sulla base della sua denominazione o della singola clausola che lo prevede. Occorre considerare il modo nel quale quel trattamento è stato introdotto, le ragioni della sua attribuzione, le eventuali pattuizioni individuali, la disciplina collettiva applicabile e, soprattutto, il comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto. La storia del rapporto di lavoro può quindi diventare essa stessa una chiave interpretativa del contratto.

Foto di Vitaly Gariev da Pexels