Mansioni inferiori e licenziamento per g.m.o.

Con l’ordinanza n. 19556, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza: il rapporto tra obbligo di repêchage, giustificato motivo oggettivo (g.m.o.) e possibilità di ricollocare il dipendente in mansioni inferiori.

Il caso riguardava un dirigente quadro licenziato per giustificato motivo oggettivo da una società alberghiera, a seguito della soppressione del suo posto di lavoro. Prima del recesso, l’azienda aveva offerto al lavoratore la possibilità di ricollocarsi come responsabile prenotazioni, mansione di livello inferiore con retribuzione ridotta.
Il dipendente aveva rifiutato tale proposta, dichiarandosi disponibile “solo a valutare ruoli di pari livello e pari retribuzione”. La Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto assolto l’obbligo di repêchage e confermato la legittimità del licenziamento, decisione poi impugnata in Cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza:

“Il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore”.

La Corte ha richiamato l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 7755/1998) e più volte ribadito in successive pronunce (Cass. n. 21579/2008; Cass. n. 4509/2016; Cass. n. 29099/2019), secondo cui prevale l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto rispetto alla tutela della professionalità già acquisita.

Non solo: i giudici hanno chiarito che l’art. 2103 c.c. novellato non ha introdotto ex novo la possibilità di repêchage in mansioni inferiori, ma ha semmai confermato un orientamento già radicato.
La differenza fondamentale è che nel caso di riorganizzazione aziendale (art. 2103 c.c.), l’interesse prevalente è quello datoriale e la riduzione di mansioni deve comunque rispettare alcuni limiti; nel caso di licenziamento per g.m.o., invece, l’interesse tutelato è quello del lavoratore al mantenimento dell’occupazione, anche a costo di sacrificare professionalità e retribuzione.

Riprendendo la Corte Costituzionale (sent. n. 188/2020), la Cassazione ha ribadito che: “La tutela della professionalità del lavoratore cede di fronte all’esigenza di salvaguardia di un bene più prezioso, quale il mantenimento dell’occupazione”.

Ne consegue che il rifiuto del dipendente di accettare un posto di livello inferiore legittima il licenziamento, senza che ciò possa configurare un inadempimento datoriale.

La Cassazione ha tuttavia ricordato che spetta sempre al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente. Ciò può avvenire anche mediante presunzioni, ad esempio dimostrando l’assenza di nuove assunzioni successive al recesso (Cass. n. 5592/2016; Cass. n. 10435/2018; Cass. n. 6497/2021).

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