Sinistro stradale, concorso di colpa anche se non vi è stato urto tra i veicoli

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L’art. 2054 c.c., comma 2, dispone la presunzione, fino a prova contraria, di corresponsabilità tra i conducenti in caso di sinistro stradale; naturalmente, il caso esemplare cui si applica tale disposizione è quello per cui vi sia stato un impatto tra i due veicoli, indi per cui si darà per assodato il concorso di colpa da parte dei due conducenti, salvo che venga provata l’esclusiva responsabilità a carico di uno dei due.

Non è escluso, tuttavia, che il concorso di colpa si presuma anche qualora non vi sia stato alcun contatto tra i veicoli. Il caso con riferimento al quale si è pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19282 del 15/06/2022, presentava proprio queste caratteristiche: un motociclista sosteneva di essere caduto per evitare l’impatto con un’autovettura, la quale si era immessa imprudentemente nella carreggiata percorsa dal motociclista. Dunque, quest’ultimo aveva citato in giudizio sia il conducente dell’autoveicolo che il suo assicuratore al fine di ottenere il risarcimento dei danni. L’attore, essendo risultato soccombente sia in primo che in secondo grado, aveva fatto ricorso in cassazione.

La doglianza del motociclista si concentrava proprio sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., poiché il ricorrente sosteneva che lo sbandamento della sua moto fosse stato causato dalla manovra brusca del conducente dell’automobile.

La Corte di Cassazione, citando una nutrita giurisprudenza, puntualizza come, in linea di principio, la presunzione di corresponsabilità in caso di sinistro si applichi qualora vi sia stato un urto tra i veicoli; tuttavia, prosegue la Corte, è altresì possibile applicare estensivamente lo stesso principio a casi nei quali non si siano prodotti contatti; ma, in quest’ultima ipotesi, sarebbe necessario provare il nesso di causalità, ossia il fatto che la condotta del guidatore non coinvolto nell’incidente abbia causato o sia stata concausa del sinistro. Nel caso di specie tale prova non era stata offerta, essendo possibile che il motociclista fosse caduto autonomamente e considerato, peraltro, che il conducente dell’auto non aveva violato alcuna norma del Codice della Strada.

Foto di Gustavo Fring