Risarcibili danno morale e danno differenziale per gli eredi del lavoratore deceduto

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La Corte di Cassazione ha affermato che gli eredi di una persona deceduta dopo un anno di malattia contratta sul lavoro a seguito di violazioni delle norme sulla sicurezza hanno diritto al risarcimento del danno morale nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso oggetto di trattazione, gli eredi di un lavoratore deceduto a causa di malattia contratta a seguito della attività lavorativa espletata alle dipendenze della società datrice di lavoro in qualità di elettricista e saldatore di bordo, agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno differenziale, biologico e morale. Specificamente, con danno differenziale si intende il credito risarcitorio residuo che il danneggiato vanta nei confronti del responsabile detratto l’indennizzo corrisposto dall’INAIL.

I giudici di secondo grado, conformemente al Tribunale, rilevavano che le domande degli eredi difettavano di prove sufficienti sulle avanzate richieste di danno differenziale, biologico e morale: relativamente al primo, su una carenza di allegazioni rispetto alla inadeguatezza dell’indennizzo riconosciuto dall’INAIL relativamente ad un danno subito in seguito a una condotta addebitabile al datore di lavoro; per il secondo, sulla mancata specificazione dei presupposti in presenza dei quali tale tipo di pregiudizio sarebbe stato risarcibile.

Successivamente, contro tale decisione, gli eredi del lavoratore proponevano ricorso per Cassazione.

Facendo riferimento al principio secondo il quale la stessa violazione delle regole di cui all’art. 2087 c.c. – circa la tutela delle condizioni sul lavoro – è idonea a concretare la responsabilità penale, e che dunque spetta al giudice qualificare giuridicamente i fatti dedotti dal lavoratore, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 4 agosto 2023, n. 23878, ha chiarito che, ai fini dell’accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio.

Il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, dovrà verificare se, relativamente all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965 e procedere, anche d’ufficio, all’individuazione dei danni richiesti.


Per quanto concerne il danno morale, la Cassazione ricorda che è necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale non può mai essere presunto, bensì va allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici. Nel caso in esame, il giudice di merito non aveva tenuto conto delle allegazioni con le quali era stato dedotto che il de cuius,il quale ha manifestato la malattia nel febbraio del 2010 ed è deceduto nel settembre del medesimo anno,avesse trascorso l’ultimo anno prevalentemente allettato, tra ospedali e centri per le terapie, senza la possibilità di intrattenere rapporti con gli amici e senza coltivare attività ludiche, nella piena e lucida consapevolezza, condivisa dai familiari, del sopraggiungere della morte.

Per tutte le ragioni sopra esposte, si è ritenuto necessario un rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, per procedere ad un nuovo esame di fondatezza delle domande, osservando i principi di diritto.

Foto di Anamul Rezwan