Con l’ordinanza n. 17643 del 20.06.2023, la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Il caso di specie è nato da un ricorso proposto da una lavoratrice, al termine del rapporto, nei confronti della sua ex datrice di lavoro per ottenere la corresponsione di € 30.316,00 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
La Corte d’Appello ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie per 248 giorni.
Secondo la Corte di Cassazione il riconoscimento di detto diritto può venir meno solo nel caso in cui il datore riesca a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite al dipendente e di aver messo lo stesso nelle condizioni di fruirne.
Per la giurisprudenza eurocomunitaria, all’art. 7, paragrafo 2, della direttiva europea 2003/88, il lavoratore ha, infatti, diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali e i riposi settimanali non goduti.
Da ciò ne consegue che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario anche formalmente) e di averlo, nel contempo, avvisato – in modo accurato ed in tempo utile – del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello e con essa la responsabilità in capo alla società datrice di lavoro.
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