Quale forma deve avere un contratto con la P.A.?

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Secondo giurisprudenza costante, la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell’organo cui spetta il potere di rappresentare l’ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.

Tale regime formale, funzionale all’attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, trova applicazione ai fini non solo dell’instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni.

Se mancante dei requisiti formali prescritti, il contratto non è suscettibile di alcuna sanatoria, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.

Inoltre, occorre notare che per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che pure abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito.

L’art. 2041 c.c. prevede che chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

In aggiunta a tali presupposti, poi, l’art. 2042 c.c. dispone che “l’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.

Nel caso di specie, il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 742 del 16 novembre 2023, ha stabilito che un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione, così come previsto dal R.D. 2440/1923, a pena di nullità deve sempre avere la forma scritta, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che pure abbiano concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito.

La fattura commerciale risulta essere un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l’esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda.

Inoltre, il Tribunale di Novara, nella stessa sentenza, ha ribadito che l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 e seguenti c.c. è azione di carattere residuale, che è ammissibile solo quando il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio patito, non possa esperire altro rimedio. Nel caso in questione parte attrice aveva la possibilità di agire nei confronti del singolo amministratore in ragione della costituzione del rapporto obbligatorio con tale soggetto.

Parte attrice, un istituto bancario cessionario dei crediti di società fornitrici di elettricità e gas, ha convenuto in giudizio un ente pubblico, dichiarando di essere divenuta titolare nei confronti di quest’ultima di una serie di crediti e chiedendo la condanna della controparte al pagamento degli importi specificati nell’atto introduttivo.

L’ente pubblico convenuto si è costituito in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendo il rigetto. L’ente ha poi sollevato eccezione di nullità dei contratti azionati dalla controparte per difetto di forma scritta, in quanto conclusi con un Pubblica Amministrazione.

Nella fattispecie oggetto di giudizio, però, mancando un valido contratto tra la società cedente e la convenuta, l’azione di arricchimento senza causa deve giudicarsi inammissibile, trattandosi di azione di carattere residuale ai sensi dell’art. 2042 c.c., ammissibile solo ove il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio patito, non possa esperire altro rimedio.

Il Tribunale di Novara ha affermato che, in deroga al generale principio di libertà della forma del contratto, ai sensi del R.D. n. 2440/1923tutti i contratti conclusi dalla P.A. devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., salvo i casi in cui la legislazione ammetta una deroga a tale forma.

La fattura commerciale, infatti, è un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l’esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda.

Nella fattispecie, non avendo parte attrice dimostrato, mediante la produzione di idonei documenti, l’avvenuta stipula del contratto in forma scritta, contratto da cui originavano i crediti ceduti, la domanda di pagamento di tali crediti, secondo il Giudice, doveva essere respinta.

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