Si può licenziare una lavoratrice madre?

Il D.Lgs. n. 151/2001 predispone una serie di tutele a sostegno della maternità e della paternità nell’ambito del lavoro, in modo da conciliare le necessità aziendali con le esigenze familiari dei lavoratori. Tra le disposizioni figurano quelle relative all’assegnazione ad altra sede di servizio, al congedo parentale e alle dimissioni.

L’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, in particolare, vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita da parte del bambino. La stessa norma prevede, però, delle eccezioni; infatti, è possibile licenziare la lavoratrice madre anche prima del compimento di un anno di vita del bambino nei seguenti casi:

  • licenziamento determinato da colpa grave della lavoratrice;
  • cessazione dell’attività dell’azienda;
  • compimento della specifica prestazione per cui la dipendente era stata assunta;
  • scadenza del termine previsto dal contratto di lavoro;
  • mancato superamento del periodo di prova.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35527 del 19/12/2023, si è concentrata, in particolare, sull’ipotesi della cessazione dell’attività aziendale; ossia, ha chiarito in quali casi si possa parlare di “cessazione”.

Il caso concerneva una società in fallimento e il licenziamento di una lavoratrice madre avvenuto entro l’anno dalla nascita del figlio. La questione sorgeva dal fatto che, al tempo del licenziamento, erano in corso attività conservative finalizzate al trasferimento dell’azienda fallita; per cui, ci si chiedeva se l’attività aziendale fosse effettivamente cessata.

La Cassazione chiarisce, anzitutto, la finalità dell’art. 54 D.Lgs. n. 151/2001, che consiste nel proteggere le donne da potenziali trattamenti penalizzanti in un periodo molto delicato della loro vita, in applicazione del principio di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini e del diritto al lavoro di cui all’art. 4 della Costituzione.

Da qui la regola concernente il divieto di licenziamento della lavoratrice madre prima del compimento di un anno di vita da parte del bambino; essendo questa la regola, le eccezioni alla regola devono essere interpretate in modo rigoroso e ristretto, evitando che l’eccezione trovi applicazione in un ampio numero di casi. Di conseguenza, dalla nozione di “cessazione dell’attività dell’azienda” devono essere esclusi tutti i casi di continuazione dell’attività imprenditoriale, a prescindere dal titolo a cui avviene. Peraltro, è necessario che l’attività aziendale sia cessata del tutto, con onere del datore di lavoro di provare tale circostanza, non rilevando la cessazione dell’attività di un singolo reparto.

In definitiva, la Cassazione offre un’interpretazione della norma più rispondente ai diritti della lavoratrice, confermando, nel caso di specie, l’illegittimità del licenziamento e il reintegro sul posto di lavoro della dipendente.

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