Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 30/12/2021, ha stabilito che il datore di lavoro può legittimamente scegliere con quali sindacati trattare, potendo eventualmente escluderne alcuni dalla trattativa e che non sussiste neppure un obbligo a negoziare separatamente.
Nel caso di specie, un’organizzazione sindacale, con ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970, conveniva innanzi al Tribunale di Padova un’azienda per non averla coinvolta nelle trattative per il rinnovo del contratto sul premio di risultato e, dunque, per condotta antisindacale.
Il sindacato in questione asseriva di aver richiesto all’azienda e ad altra sigla sindacale, parte stipulante dell’accordo sul premio, un incontro per la discussione in merito al rinnovo dello stesso, a cui però si era opposto il sindacato firmatario. In considerazione di ciò, la società datrice proseguiva la negoziazione con l’unica organizzazione firmataria del patto.
Sul punto, il Tribunale – considerato che il sindacato firmatario, dopo essersi opposto allo svolgimento di una trattativa unitaria e, dopo aver indetto un’assemblea nei locali aziendali, aveva rifiutato la presenza di delegati esterni dell’altra sigla – ha ritenuto sussistente un conflitto interno tra organizzazioni sindacali, “in alcun modo addebitabile al datore di lavoro convenuto, in capo al quale non è perciò configurabile alcun comportamento lesivo della libertà e della attività sindacale, tutelate dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.”
Pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto che il datore di lavoro, non potendo intervenire nelle dinamiche intersindacali, abbia legittimamente accettato di negoziare con la sola organizzazione firmataria, garantendo in tal modo la stipula dell’accordo sul premio di risultato e permettendo di beneficiare dell’incremento contributivo.
Inoltre, il Tribunale ha precisato che non sussiste, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo generale a trattare. Ed invero, l’azienda datrice può legittimamente scegliere con chi trattare, avendo in tal modo la possibilità di escludere dalla negoziazione alcuni sindacati. Analogamente non sussiste neppure l’obbligo di procedere a trattative separate con le diverse organizzazioni sindacali, rientrando tale prerogativa nella libertà negoziale del datore di lavoro.
Peraltro, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 4 del CCNL di Settore “le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere sottoscritte dalla rappresentanza sindacale unitaria e dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti”, che in tal caso è risultato essere il sindacato firmatario dell’accordo oggetto di controversia.
In forza di ciò, il giudice di primo grado, ha escluso che si potesse configurare una condotta antisindacale imputabile al datore di lavoro, evidenziando, inoltre, che l’attualità del comportamento antisindacale dell’azienda datrice è presupposto per la proposizione in giudizio di cui all’art. 28 legge n. 300/1970, atteso che tale procedimento tende all’emanazione di una pronuncia costitutiva e non di mero accertamento. Attualità venuta meno nel caso concreto, essendo intervenuto il rinnovo del contratto.
Per tali motivi, il Tribunale ha disposto il rigetto del ricorso.
Foto di Aymanejed | Pixabay